Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi
Testo in vigore al
Art. 11
1. Nelle raffinerie, negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati e' consentito:
a) aggiungere ai prodotti petroliferi per migliorarne le caratteristiche, additivi in quantita' non superiore al 5 per cento;
b) miscelare prodotti petroliferi, aventi differente classificazione fiscale, tra loro o con altre sostanze, per ottenere prodotti petroliferi aventi particolari caratteristiche ovvero preparazioni classificabili tra i prodotti di cui alla voce 27.10 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni.
2. Sugli additivi di cui alla lettera a) e' applicata l'imposta di fabbricazione prevista, per il prodotto cui sono aggiunti.
3. I prodotti e le sostanze che concorrono a formare le miscele di cui alla lettera b) sono assoggettati all'imposta prevista per il componente petrolifero maggiormente tassato.
4. Non sono assoggettati all'imposta di cui al secondo e terzo comma:
1) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 1989, N. 332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384 ;
2) gli olii vegetali, gli acidi grassi, gli olii ed i grassi animali impiegati nell'additivazione e nelle miscele di cui alle lettere a) e b) del primo comma;
3) le sostanze aggiunte agli olii minerali per la preparazione, in miscela con saponi, di grassi lubrificanti (unti da carro) di consistenza pastosa alla temperatura di 25°-300 C.
5. Al trattamento previsto dal secondo, terzo e quarto comma sono assoggettati i prodotti e le miscele di cui alle lettere a) e b) del primo comma provenienti dall'estero.
6. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di consentire, stabilendone le modalita', che in opifici diversi da quelli previsti dal primo comma, i prodotti petroliferi liberi da tributi siano additivati o miscelati nei modi sopra indicati previo pagamento della differenza fra l'imposta di cui ai commi precedenti e quella, assolta sui prodotti petroliferi impiegati.
Art. 12
1. Chiunque intende ottenere, con qualsiasi mezzo o processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, gia' usati nell'interno dello Stato, e' assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 834, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonche', per quanto riguarda i prodotti ottenuti, ai vincoli di circolazione e di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.
2. Sui prodotti ottenuti e' dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 50 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.
3. I prodotti di cui al precedente comma, che hanno assolto gli oneri fiscali, possono essere miscelati, nei depositi di oli minerali liberi da tributi e senza pagamento di differenza di imposta, con prodotti petroliferi non usati aventi identica classificazione e che hanno parimenti assolto gli oneri fiscali.
4. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di impianti industriali per la produzione e la lavorazione di prodotti petroliferi, coloro i quali intendano esercitare l'attivita' di rigenerazione di cui al primo comma per ottenere prodotti da immettere in consumo col trattamento previsto dal secondo comma, debbono munirsi della preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze indicando, nella relativa domanda, oltre il nome della ditta e di chi la rappresenta, la localita' nella quale si trova l'opificio, i locali di cui si compone, il tipo e la potenzialita' degli impianti, i processi di lavorazione nonche' la qualita' e la quantita' delle materie prime da trattare e dei prodotti finiti da immettere in consumo.
5. Uguale autorizzazione preventiva debbono ottenere coloro i quali intendano comunque modificare i propri impianti, variare la qualita' od aumentare la quantita' delle materie prime e dei prodotti finiti.
6. Per la immissione in consumo, senza la predetta autorizzazione, di prodotti petroliferi ottenuti ai sensi del primo comma dovra' essere corrisposta l'imposta di fabbricazione ad aliquota intera.
7. Sotto l'osservanza delle modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze sono esenti dall'imposta di cui al secondo e sesto comma gli oli minerali lubrificanti ricuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati.
8. Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma e sono altresi' esenti dall'imposta di cui al secondo e sesto comma:
a) la benzina ricuperata nelle smacchiatorie o lavanderie dopo i lavori in cui sia stata impiegata;
b) i prodotti petroliferi, esclusi i lubrificanti, ricuperati negli stabilimenti industriali per il diretto reimpiego nei processi di lavorazione in cui furono usati.
Art. 13
1. L'articolo 21 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e' sostituito dal seguente:
"Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei depositi, nei magazzini annessi alle fabbriche od ai depositi, od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale, anche se di proprieta' di terzi.
"Per i crediti derivanti da reato, le materie prime, i prodotti, i serbatoi il macchinario ed il materiale mobile "di cui al precedente comma, garantiscono l'Amministrazione a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge".
Art. 14
1. L'Amministrazione finanziaria puo' esonerare dall'obbligo di prestare la cauzione dovuta per il deposito le ditta di notoria solidita' che impiegano oli minerali in usi industriali agevolati ovvero li estraggono dal sottosuolo nazionale, purche' i prodotti siano custoditi in cisternoni metallici.
Art. 15
1. In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale relativa all'esportazione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione con diritto all'abbuono od alla restituzione dei tributi, l'esportatore, entro i termini prescritti, puo' presentare domanda, diretta alla competente Intendenza di finanza, per ottenere che l'abbuono o la restituzione vengano effettuati in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale.
2. Scaduto il termine di prescrizione, la dogana che emise la bolletta ne rilascia il duplicato osservate le disposizioni del regolamento doganale.
Art. 16
1. Chiunque detiene, in quantita' superiore ad un quintale, i prodotti di cui al precedente articolo 1, a qualsiasi uso destinati, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la quantita' e la qualita' dei prodotti nonche' l'uso a cui essi sono destinati. La denuncia vale anche agli effetti dell'articolo I del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.
2. Nello stesso termine deve essere presentata la denuncia di fabbrica da chi gia' produce i prodotti stessi.
3. L'ufficio tecnico, verificata la regolarita' della denuncia, dispone la vigilanza sulle lavorazioni e liquida il tributo gravante sui prodotti che vi sono soggetti. La somma dovuta, deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.
4. Sulle somme non versate tempestivamente e' applicata la indennita', di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.
Art. 17
1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che siasi tentato di frodare.
2. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta.
Art. 18
1. L'articolo 23-ter, inserito nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2 e modificato con l'articolo 10 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque senza esserne autorizzato dall'Amministrazione finanziaria miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su uno qualsiasi dei prodotti impiegati nella miscela ovvero miscela prodotti petroliferi liberi da tributi con altre sostanze per ottenere prodotti soggetti alla imposta di cui all'articolo ovvero prodotti classificabili come "preparazioni" di cui alla voce 27.10-13 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339.", successive modificazioni, e' punito indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e oli la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo della imposta medesima ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.
"Se la quantita' dei prodotti petroliferi e' superiore a venti quintali, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa anzidetta.
"La multa e' commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero, potuti ottenere dalle materie prime in corso in attesa di lavorazione o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.
"Il tentativo e' punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.
"Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.
"Le disposizioni dei commi quarto e quinto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 56; e 240 del Codice penale.
"Qualora dalle operazioni di cui al primo comma si ottengano prodotti per i quali non e' dovuto supplemento d'imposta di fabbricazione si applica l'ammenda fino a lire ottantamila".
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che miscelano i prodotti petroliferi di cui al comma terzo del precedente articolo 12 della presente legge.
Art. 19
1. L'articolo 25 del regio decreto-legge 28 Febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dal secondo colonia dell'articolo 15 si applica l'ammenda,:
a) non minore del decimo ne' maggiore dell'ammontare della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate all'arrivo dei prodotti petroliferi trasportati con bolletta di cauzione;
b) non minore della meta' ne' maggiore del triplo della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate nella verificazione dei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata.
"La pena di cui alla lettera a) si applica anche nel caso che i prodotti petroliferi spediti con bolletta di cauzione non giungono a destinazione. "Qualora si riscontrino differenze di qualita' o di quantita' tra i prodotti petroliferi destinati all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere lo abbuono o la restituzione dei diritti, il dichiarante e' punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe abbuonata o restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato piu' grave. "La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando la differenza fra i diritti di cui e' stato chiesto l'abbuono o la restituzione e quelli effettivamente da abbuonare o da restituire secondo il risultato della visita non supera il 5 per cento".
Art. 20
1. Chiunque non osserva le modalita' per la applicazione della esenzione di cui all'articolo 5 ed al settimo comma dell'articolo 12 e' punito con l'ammenda fino a lire trecentomila salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
2. All'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, dopo le parole: "agli usi previsti dalla tabella A", sono inserite le parole: "lettera b) n. 3".
Art. 21
1. L'articolo 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 174, e' sostituito dal seguente: "Chiunque esercita un deposito di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a; termini dell'articolo 1, e' punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso non inferiore a lire 300.000. "Se nella verificazione dei depositi liberi di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, nonche' delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvengono eccedenze in confronto delle risultanze dei registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore e' punito con la multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantita' eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo. Se la eccedenza, riscontrata non supera Il per cento rapportato alla quantita' estratta l'esercente e' punito con la sola ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. "Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti:
a) degli esercenti depositi liberi di olii minerali, per le eccedenze di olio combustibile non superiori all'1 per cento della quantita' estratta, rinvenute in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico:
b) degli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio per le eccedenze di carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo preso a base della verifica.
"Indipendentemente dall'applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi chiunque, essendovi obbligato, non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, con i documenti che vi devono essere annessi, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non conservi o non esibisca, a richiesta degli organi incaricati del controllo, i certificati di provenienza. "Non costituisce irregolarita', agli effetti del comma precedente, l'esistenza accertata di una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili, quando sia contenuta entro i limiti fissati: per le eccedenze dal terzo comma del presente articolo e, per le deficienze, entro quelli stabiliti dall'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni".
Art. 22
1. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.
Art. 23
1. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 12 avranno effetto a partire dal 10° giorno dalla entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data restera' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - BOSCO - LA MALFA -
TREMELLONI - COLOMBO
- PRETI FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO