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DIRETTIVA 95/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori

Testo in vigore al

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 17 maggio 1995,

considerando che spetta agli Stati membri garantire, nel loro territorio, la sicurezza e la salute delle persone;

considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo nel giugno 1985, prevede ai paragrafi 65 e 68, l'applicazione di una nuova strategia in materia di ravvicinamento delle legislazioni;

considerando che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici4, non consente la libera circolazione di tutti i tipi di ascensori; che, per le loro disparità, le disposizioni imperative dei sistemi nazionali per i tipi non contemplati dalla direttiva 84/529/CEE costituiscono ostacoli agli scambi all'interno della Comunità; che, pertanto, è d'uopo armonizzare le disposizioni nazionali relative agli ascensori;

considerando che la direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione5, funge da direttiva quadro per due direttive particolari: la direttiva 84/529/CEE e la direttiva 86/663/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione6, abrogata dalla direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine7;

considerando che la Commissione ha adottato, l'8 giugno 1995, la raccomandazione agli Stati membri 95/216/CE sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti8;

considerando che le prescrizioni essenziali della presente direttiva assicureranno il livello di sicurezza prestabilito soltanto se il loro rispetto sarà garantito da opportuni procedimenti valutativi della conformità scelti nel quadro delle disposizioni della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica9;

considerando che gli ascensori, o alcuni loro componenti di sicurezza, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui alla presente direttiva, devono essere muniti della marcatura CE in maniera visibile, per poter essere commercializzati;

considerando che la presente direttiva definisce soltanto i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di portata generale; che, per rendere più agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali requisiti essenziali, è opportuno che si stabiliscano norme armonizzate a livello europeo per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dall'installazione degli ascensori e per consentire il controllo della conformità ai requisiti essenziali; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare la qualità di testi non obbligatori; che, a tal fine, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti organismi competenti per adottare le norme armonizzate, nel rispetto degli orientamenti generali sottoscritti per la cooperazione tra la Commissione e questi stessi organismi in data 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, si intende per norma armonizzata una specifica tecnica adottata da uno o da entrambi questi organismi su mandato della Commissione e in conformità delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche1, nonché in forza dei suddetti orientamenti generali;

considerando che è necessario prevedere un regime transitorio per consentire agli installatori di commercializzare gli ascensori fabbricati anteriormente alla data di attuazione della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva è stata redatta per coprire tutti i rischi causati dagli ascensori cui sono esposti gli utenti, nonché gli occupanti della costruzione; che, pertanto, essa deve essere considerata una direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti prodotti di costruzione2;

considerando che è intervenuto, in data 20 dicembre 1994, un accordo su un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardante le misure di esecuzione degli atti deliberati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1995. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HAENSCH Per il Consiglio Il Presidente M. BARNIER (3) Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1992 (GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 114), posizione comune del Consiglio del 16 giugno 1994 (GU n. C 232 del 20. 8. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 1994 (GU n. C 305 del 31. 10. 1994, pag. 48).