Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 3 febbraio 1977, causa 91/76
Epigrafe
Nella causa 91/76,
JOËLLE DE LACROIX, con l'avv. Nicola Catalano, del foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny,
ricorrente,
contro
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo agente sig. Albert Van Houtte, assistito dall'aw. Adrien Van Kauvenbergh, presidente onorario dell'ordine degli avvocati di Lussemburgo,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento del rifiuto di accogliere la candidatura della ricorrente ad un posto di giurista-linguista,
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori: A. M. Donner, presidente di sezione; J. Mertens de Wilmars e G. Bosco, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: H. J. Eversen,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 1
L'11 maggio 1976 l'amministrazione della Corte di giustizia faceva pubblicare su vari giornali un annuncio con cui rendeva noto di ricercare «un giurista-linguista di lingua francese per la traduzione in francese di testi giuridici da almeno altre due lingue ufficiali delle Comunità europee».
Il 28 maggio 1976 la ricorrente presentava la propria candidatura, ma il direttore dell'amministrazione della Corte le comunicava, con lettera del 27 luglio 1976, che la Commissione d'esame aveva respinto tale candidatura.
Il 27 settembre 1976 la ricorrente proponeva il presente ricorso volto ad ottenere l'annullamento della suddetta comunicazione. Il ricorso veniva registrato lo stesso giorno nella cancelleria della Corte. Contemporaneamente la ricorrente depositava una domanda con cui chiedeva che venisse sospesa la prosecuzione del procedimento d'assunzione dal quale essa era stata esclusa.
punto 2
Con memoria depositata in cancelleria il 26 ottobre 1976 l'amministrazione della Corte di giustizia, parte convenuta, contestava la ricevibilità del ricorso e chiedeva che, in conformità all'art. 91 del regolamento di procedura, la Corte statuisse sulla ricevibilità senza impegnare la discussione nel merito.
Con atto del 25 novembre 1976, pervenuto in cancelleria il 29 novembre 1976, la ricorrente presentava i suoi mezzi difensivi e le sue conclusioni sull'eccezione d'irricevibilità.
L'11 ottobre 1976 la ricorrente proponeva contro l'impugnato provvedimento di rifiuto un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto del personale. Il reclamo veniva registrato in cancelleria il 14 ottobre 1976.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Nel suo ricorso, la ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare l'atto impugnato e porre le spese del giudizio e gli onorari d'avvocato a carico della convenuta.
paragrafo 3
Nella sua memoria incidentale, la convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare il ricorso irricevibile;
lasciare a carico di ciascuna delle parti le rispettive spese, tanto per il procedimento sommario quanto per il ricorso.
paragrafo 5
Circa l'eccezione di irricevibilità, la ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
rinviare ogni decisione in attesa d'un nuovo ricorso contro il provvedimento (o il silenzio-rifiuto) che sarà adottato in risposta al reclamo della ricorrente e, in seguito, annullare l'atto impugnato e, di conseguenza, tutti gli atti del procedimento d'assunzione cui la ricorrente non ha potuto partecipare, nonché porre le spese del giudizio e gli onorari d'avvocato a carico della convenuta.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
punto 1
La convenuta solleva due eccezioni di irricevibilità: la prima e principale attiene alla mancata osservanza dell'art. 91 dello statuto del personale in quanto la ricorrente non ha, prima di proporre il ricorso, presentato all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo contro l'atto che le avrebbe arrecato pregiudizio; la seconda, dedotta in subordine, riguarda il fatto che la ricorrente non sarebbe una delle persone indicate nello statuto ai sensi dell'art. 91 dello statuto stesso.
a) Per quanto concerne il primo motivo, la convenuta constata che in effetti l'autorità avente il potere di nomina non ha ricevuto un reclamo preliminare. Dopo la presentazione del ricorso, la ricorrente ha proposto, in data 11 ottobre 1976, cioè in tempo utile, un reclamo su cui la conveuta potrà pronunziarsi nel termine di 4 mesi. Ciò non influisce tuttavia sulla irricevibilità del ricorso ora in esame.
b) Il procedimento d'assunzione seguito nel caso di specie non è un procedimento d'assunzione di funzionari per concorso esterno, bensì d'assunzione di agenti temporanei mediante contratto. Si tratta dunque di persone per le quali varrebbe eventualmente il «regime applicabile agli altri agenti delle Comunità» e non già lo «statuto dei funzionari delle Comunità europee». Dalle espressioni utilizzate nell'annuncio risulta chiaramente che si intendeva giungere non già alla «nomina» di funzionari, bensì all'«assunzione per contratto» di agenti temporanei. Di conseguenza, non poteva trattarsi d'un concorso, che avrebbe dovuto svolgersi secondo le modalità contemplate dallo statuto del personale.
Il regime applicabile agli altri agenti non contempla il procedimento del concorso obbligatorio, che potrebbe creare situazioni di diritto di cui i candidati potrebbero pretendere il rispetto con un ricorso giurisdizionale. L'istituzione ha il potere discrezionale di assumere l'agente temporaneo che appaia il più idoneo in rapporto alle esigenze immediate del servizio. Anche se applica procedimenti interni per garantire l'interesse del servizio ed escludere qualsiasi arbitrio, l'istituzione non è tenuta a motivare né a giustificare la sua scelta.
punto 2
a) La ricorrente controbatte il primo motivo di irricevibilità precisando di aver proposto un ricorso giurisdizionale senza previo reclamo per ragioni d'urgenza e di prudenza. Poiché l'atto impugnato le era stato notificato durante il periodo delle vacanze ed il procedimento d'assunzione seguito non appariva chiaro, essa aveva ritenuto prudente proporre ricorso nel termine di due mesi contemplato dall'art. 173 del trattato, anche per poter avanzare una domanda di sospensione.
b) La tesi della convenuta secondo cui la ricorrente non sarebbe «una delle persone indicate nello statuto del personale alle quali l'art. 91 attribuisce il diritto di proporre ricorso» porterebbe, in collegamento col primo motivo di irricevibilità, a privare la ricorrente di qualsiasi tutela giurisdizionale. Non si può infatti subordinare il diritto di ricorso alla presentazione del reclamo preliminare contemplato dall'art. 91 dello statuto e contemporaneamente negare ala ricorrente la qualità di persona indicata nello statuto del personale, qualità necessaria per proporre ricorso ai sensi dello stesso art. 91. Per converso, se la ricorrente non è in possesso di tale requisito, allora non le si può impedire di presentare un ricorso d'annullamento in base all'art. 173 del trattato CEE, visto che un simile ricorso non è subordinato alla presentazione d'un reclamo preliminare. Il sindacato di legittimità di tutti gli atti delle istituzioni comunitarie che non siano raccomandazioni o pareri è uno dei compiti essenziali della Corte.
In data 14 dicembre 1976, dopo aver sentito l'avvocato generale, la Corte (prima sezione) ha deciso, in applicazione dell'art. 91, § § 3 e 4, del regolamento di procedura, di provvedere sulla domanda incidentale senza passare alla fase orale.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 3
3/4 La convenuta ha sollevato un'eccezione di irricevibilità sostenendo, in via principale, che la ricorrente non ha rispettato l'art. 91 dello statuto del personale, avendo proposto ricorso prima di presentare all'autorità cui è attribuito il potere di nomina un reclamo contro l'atto che le avrebbe arrecato pregiudizio, e, in subordine, che la ricorrente non ha la qualità di persona indicata nello statuto, come richiesto dall'art. 91 dello statuto stesso. Essa chiede che, in applicazione dell'art. 91 del regolamento di procedura, la Corte (prima sezione) statuisca sull'eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito.
paragrafo 5
6/7 La ricorrente, pur rimettendosi all'apprezzamento discrezionale della Corte per quanto concerne l'eccezione sollevata in via principale, osserva che la convenuta non può disconoscerle la qualità «di persona indicata nello statuto» e, al tempo stesso, ritenerla obbligata a rispettare i procedimenti amministrativi contemplati dall'art. 91 dello statuto. Qualora la ricorrente non fosse una delle persone indicate nello statuto, il suo ricorso si fonderebbe sull'art. 173 del trattato, norma che non subordina al ricorso il previo esperimento d'un reclamo amministrativo.
punto 1
Il ricorso, datato 27 settembre 1976 e registrato in cancelleria lo stesso giorno, è diretto contro l'amministrazione della Corte di giustizia e mira ad ottenere, secondo la sua formulazione, l'annullamento «del rifiuto di accettare la candidatura della ricorrente nel concorso per un posto di giurista-linguista di lingua francese».
punto 2
Dopo la presentazione del ricorso, la ricorrente ha proposto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale.
punto 5
La richiesta della convenuta va accolta.
punto 8
Se fondato sull'art. 173 del trattato, il ricorso è, in ogni caso, irricevibile, posto che la citata norma non contempla la possibilità di ricorrere per annullamento contro atti di istituzioni diverse dal Consiglio e dalla Commissione.
punto 9
Ne consegue che il ricorso sarebbe ricevibile solo se fondato sull'art. 179 del trattato secondo cui la Corte di giustizia è competente a pronunziarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti ed alle condizioni determinate dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.
punto 10
Ciò premesso, senza che sia necessario statuire sul motivo di irricevibilità attinente al mancato possesso da parte della ricorrente della qualità di «personale», ai sensi degli artt. 90 e 91 dello statuto, quali precisamente si possono applicare per analogia, in forza dell'art. 46 del «regime applicabile agli altri agenti della Comunità», ai suddetti «altri agenti», va osservato che un ricorso ai sensi dell'art. 179 non può essere dichiarato ricevibile in mancanza del previo reclamo contemplato dall'art. 91.
punto 11
Considerato che la predetta formalità sostanziale non è stata rispettata, il ricorso va dichiarato irricevibile.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
12/13 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente e la ricorrente è rimasta soccombente.
punto 14
Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, le spese sostenute dalle istituzioni nelle controversie con i loro dipendenti rimangono a carico delle istituzioni stesse.
punto 15
Poiché il ricorso è stato dichiarato irricevibile in base al «regime applicabile agli altri agenti», gli artt. 69 e 70 vanno applicati per analogia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l'art. 179 del trattato CEE,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, agli artt. 90 e 91,
visto l'art. 46 del «regime applicabile agli altri agenti»,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, agli artt. 69, 70 e 91,
LA CORTE (prima sezione),
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è irricevibile.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Donner
Mertens de Wilmars
Bosco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 febbraio 1977.
Il cancelliere aggiunto
H. J. Eversen
Il presidente
A. M. Donner