Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13540 del 30/05/2018 (Rv. 648923 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Sentenza di primo grado di condanna dell’attore alle spese in favore dei convenuti in solido - Accoglimento dell’appello nei confronti di un solo convenuto - Riduzione della condanna alle spese - Esclusione - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO
In tema di spese giudiziali, l'espressa "conferma nel resto" di una sentenza di primo grado, recante la condanna alle spese in favore dei due originari convenuti, pronunciata nonostante l'accoglimento dell'appello e la condanna nel merito di uno di quelli con compensazione delle spese nei rapporti tra quello e le controparti, non comporta la modifica dell'importo complessivo oggetto della liquidazione disposta; pertanto, l'originario beneficiario della condanna in primo grado può azionare quest'ultima per l'intero.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)