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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13540 del 30/05/2018 (Rv. 648923 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Sentenza di primo grado di condanna dell’attore alle spese in favore dei convenuti in solido - Accoglimento dell’appello nei confronti di un solo convenuto - Riduzione della condanna alle spese - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648923-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO

In tema di spese giudiziali, l'espressa "conferma nel resto" di una sentenza di primo grado, recante la condanna alle spese in favore dei due originari convenuti, pronunciata nonostante l'accoglimento dell'appello e la condanna nel merito di uno di quelli con compensazione delle spese nei rapporti tra quello e le controparti, non comporta la modifica dell'importo complessivo oggetto della liquidazione disposta; pertanto, l'originario beneficiario della condanna in primo grado può azionare quest'ultima per l'intero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)