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Sez. 3, Ordinanza n. 23605 del 23/03/2001 Cc. (dep. 11/06/2001) Rv. 218935 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Ordinanza che rigetta l'istanza di oblazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218935-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

Avverso l'ordinanza che rigetta l'istanza di oblazione non è previsto alcun specifico mezzo di impugnazione. Ne consegue - in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 cod. proc. pen., - l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)