Sez. 6, Sentenza n. 9192 del 12/02/2026 Ud. (dep. 10/03/2026) Rv. 289668-02
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. - Art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Parte civile costituita dopo il 30 dicembre 2022 - Necessità.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per il superamento dei termini di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., rinvia per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, ex art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 com. 1 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 2 lett. B) 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. B) 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)