Sez. 3, Sentenza n. 10339 del 20/04/2026 (Rv. 677807-01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Morte della vittima prima della liquidazione - Danno biologico iure successionis - Liquidazione - Natura - Danno permanente - Esclusione - Danno temporaneo - Configurabilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte della vittima, avvenuta prima della liquidazione, a causa delle lesioni riportate in seguito all'illecito, il danno biologico "terminale" trasmissibile, iure successionis, agli eredi della persona offesa è un danno temporalmente limitato, anche se massimo nella sua entità ed intensità, concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, sicché non è liquidabile con i criteri propri di questo, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)