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Sez. 3, Sentenza n. 10339 del 20/04/2026 (Rv. 677807-01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Morte della vittima prima della liquidazione - Danno biologico iure successionis - Liquidazione - Natura - Danno permanente - Esclusione - Danno temporaneo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2026-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677807-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte della vittima, avvenuta prima della liquidazione, a causa delle lesioni riportate in seguito all'illecito, il danno biologico "terminale" trasmissibile, iure successionis, agli eredi della persona offesa è un danno temporalmente limitato, anche se massimo nella sua entità ed intensità, concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, sicché non è liquidabile con i criteri propri di questo, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso.

Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)