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Sez. 5, Sentenza n. 14094 del 11/06/2010 (Rv. 613770 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Avvisi di liquidazione e accertamento - Obbligo di motivazione - Ambito - Esplicazione delle ragioni del mancato riconoscimento di possibili esenzioni - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613770-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta un obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, a meno che non ricorrano specifiche situazioni (quale, ad esempio, l'essere l'immobile di proprietà di un comune e destinato a pubblici uffici) che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione espressa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)