Sez. L, Sentenza n. 6166 del 20/11/1980 (Rv. 409904 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO - CASSAZIONE - OMESSA LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - NULLITA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA MEDESIMA - NECESSITA - RINVIO ALLO STESSO GIUDICE - CONSEGUENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO - CASSAZIONE - OMESSA LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - NULLITA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA MEDESIMA - NECESSITA - RINVIO ALLO STESSO GIUDICE - CONSEGUENZA.*
La norma di cui al primo comma dell'art 429 cod proc civ, ripetuta per i giudizi di appello dal successivo art 437, secondo cui la sentenza nelle controversie individuali di lavoro deve essere pronunciata nell'udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e stabilita a pena di nullita, comportando effetti di rilievo in ordine alla immutabilita, all'esecutivita ed alla impugnabilita della decisione. Deve pertanto essere cassata la sentenza che dagli Atti risulti essere stata deliberata in camera di consiglio e pubblicata mediante deposito in cancelleria e gli Atti, per l'inderogabilita della Competenza funzionale ex art 383 cod proc civ, devono essere rinviati allo stesso giudice il quale, sulla base delle conclusioni delle parti e delle acquisizioni processuali, deve pronunciare la sua decisione mediante lettura del dispositivo nell'udienza di discussione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)