Sez. L, Sentenza n. 6270 del 25/11/1981 (Rv. 417077 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL LAVORATORE - CRITERIO FORMALISTICO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL LAVORATORE - CRITERIO FORMALISTICO - ESCLUSIONE.*
Ai fini della qualificazione giuridica dell'attività svolta dal prestatore d'opera deve aversi riguardo alle mansioni da lui effettivamente svolte, e non ad un criterio formalistico, connesso al nomen iuris dato all'incarico dall'imprenditore durante il rapporto, ovvero all'astratto conferimento di particolari mansioni. (Conf 3880/79, mass n 400345).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)