Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13850 del 31/05/2017 (Rv. 644588 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa - Requisito della residenza o della sede di lavoro - Dichiarazione del contribuente al momento della registrazione dell’atto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Revoca dell’agevolazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di beneficio fiscale relativo all'acquisto della prima casa, il contribuente deve invocare, a pena di decadenza, al momento della registrazione dell'atto di acquisto, alternativamente, il criterio della residenza o quello della sede effettiva di lavoro, dovendosi valutare la spettanza del beneficio, nel primo caso, in base alle risultanze delle certificazioni anagrafiche e, nel secondo, alla stregua dell'effettiva sede di lavoro. Ne consegue che decade dall'agevolazione il contribuente che non abbia indicato, nell'atto notarile, di volere utilizzare l'abitazione in luogo di lavoro diverso dal comune di residenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)