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Sez. L, Sentenza n. 5825 del 06/11/1982 (Rv. 423570 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FERIE - DIRITTO DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1982-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423570-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FERIE - DIRITTO DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTI.*

Affinché possa riconoscersi il diritto all'indennità per il mancato godimento delle ferie, è necessario che questo sia dipeso dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendale (la cui prova deve essere fornita dal lavoratore), sicché nonostante l'irrinunciabilità sancita dallo ultimo comma dell'art. 37 cost. Nessun compenso spetta a colui che, avendo (nella specie, in quanto dirigente) i poteri necessari e la possibilità di mettersi in ferie, abbia preferito nel suo personale interesse non usufruire del periodo di riposo. (Conf 5936/81, mass n 416703).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)