Sez. 3, Sentenza n. 5326 del 23/09/1980 (Rv. 409192 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - STIPULAZIONE DI NEGOZI DI DIRITTO PRIVATO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E DI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO - INTERMEDIAZIONE RELATIVA - LICEITA - OBBLIGAZIONE DI TERZI PER IL COMPENSO DOVUTO AL MEDIATORE - VALIDITA.*
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - STIPULAZIONE DI NEGOZI DI DIRITTO PRIVATO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E DI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO - INTERMEDIAZIONE RELATIVA - LICEITA - OBBLIGAZIONE DI TERZI PER IL COMPENSO DOVUTO AL MEDIATORE - VALIDITA.*
Sebbene gli enti pubblici e gli istituti di diritto pubblico si determinano a stipulare negozi di ogni tipo con i privati in esecuzione di norme legislative o statutarie che impongono loro di perseguire finalita nel pubblico interesse (esempio la concessione di mutui fondiari), ben puo esplicarsi lecitamente, nel rispetto di quella normativa, efficace opera intermediatrice per la stipulazione di negozi di diritto privato, onde deve ritenersi valida l'obbligazione, assunta da terzi, di corrispondere compensi al mediatore per l'attivita svolta presso enti pubblici al fine di agevolare la conclusione di contratti. (Conf 4013/78, mass n 393614; (Conf 2483/72, mass n 359956; (Conf 2818/64, mass n 304220).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)