Sez. 2, Sentenza n. 7531 del 11/04/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165744 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - VINCOLO A PROTEZIONE DELLE "BELLEZZE D'ASSIEME" - ESISTENZA DAL MOMENTO DELL'INCLUSIONE NELL'ELENCO DELLE LOCALITÀ PROTETTE - SUBORDINAZIONE DELL'EFFICACIA AL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI APPROVAZIONE DEL MINISTRO DEI BENI CULTURALI - ESCLUSIONE.*
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - VINCOLO A PROTEZIONE DELLE "BELLEZZE D'ASSIEME" - ESISTENZA DAL MOMENTO DELL'INCLUSIONE NELL'ELENCO DELLE LOCALITÀ PROTETTE - SUBORDINAZIONE DELL'EFFICACIA AL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI APPROVAZIONE DEL MINISTRO DEI BENI CULTURALI - ESCLUSIONE.*
Il vincolo a protezione delle bellezze naturali in relazione alle "bellezze d'assieme" sorge con effetti limitativi immediati mediante la loro inclusione nell'elenco delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497. Tale elenco viene approvato e pubblicato dalla competente commissione e acquista efficacia anche prima del provvedimento definitivo di approvazione da parte del ministro per i beni culturali. Siffatto provvedimento è soggetto unicamente a pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale - solo l'altro elenco, relativo ai beni singoli, previsto nei nn. 1 e 2 dello stesso articolo, diventa operativo mediante la notificazione del provvedimento ministeriale ai singoli interessati. (Conf mass n 149518; (Conf mass n 147024; (Conf mass n 142188; (Conf mass n 138274; (Conf mass n 108388; (contra mass n 089499; (contra mass n 140625).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734, Legge 29/06/1939 num. 1497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)