Sez. 1, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2026 (Rv. 677053-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Convalida del trattenimento - Procedura accelerata di frontiera - Designazione dello stato estero come "sicuro" - Esenzioni soggettive - Contenuto alla luce di CGUE 1 agosto 2025 - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Nel caso di ricorso avverso convalida di un trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 bis del d.lgs. n. 142 del 2015, durante lo svolgimento della procedura di frontiera di cui all'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si deve ritenere che non qualunque differenziazione personale rispetto alla generalità della popolazione del Paese terzo di provenienza rientri nella condizione di esenzione soggettiva idonea a integrare - alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 1 agosto 2025 e fino all'entrata in vigore del Regolamento UE n. 2024/1348 - i gravi motivi per ritenere non "sicuro" un Paese terzo che, al contrario, sia stato designato come tale dallo Stato membro UE, richiedendosi, invece, che tale Paese non offra garanzie di protezione contro il rischio di persecuzioni o violazioni gravi a determinate categorie di persone. (Fattispecie relativa a migrante proveniente dalla Tunisia, paese indicato come "sicuro" dal d.m. del 7/5/2024, che aveva presentato domanda di protezione dopo aver tentato di eludere i controlli di frontiera e che in sede di ricorso non aveva allegato elementi di fatto idonei a integrare un rischio specifico di persecuzione o grave pericolo).
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 bis CORTE COST. PENDENTE, DM Affari Esteri 07/05/2024
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)