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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13929 del 18/06/2014 (Rv. 631513 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Incapacità a provvedere alle proprie esigenze di vita - Art. 404 cod. proc. civ. - Nomina dell'amministratore di sostegno - Discrezionalità del giudice - Limiti.
Stato
decisa il 2014-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631513-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE

In caso di persona priva, in tutto o in parte, di autonomia, il giudice, ai sensi dell'art. 404 cod. civ., è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno poiché la discrezionalità attribuita dalla norma ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione), e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 415, Cod. Civ. art. 427, Legge 09/01/2004 num. 6 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)