Sez. 2, Sentenza n. 6275 del 20/02/1973 Ud. (dep. 24/09/1973) Rv. 124945 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - NOZIONE DI IRREPERIBILITA - SIGNIFICATO PROCESSUALE E NON ASSOLUTO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLE FORMALITA DELLA NOTIFICAZIONE - FATTISPECIE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - NOZIONE DI IRREPERIBILITA - SIGNIFICATO PROCESSUALE E NON ASSOLUTO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLE FORMALITA DELLA NOTIFICAZIONE - FATTISPECIE.*
La irreperibilita considerata ai fini dell'art 170 cod proc pen non va intesa in senso assoluto ma ha natura processuale, nel senso che essa si verifica tutte le volte in cui l'autorita procedente, dopo avere eseguito le nuove ricerche, non sia pervenuta all'accertamento della residenza o della dimora effettiva dell'imputato. Da cio discende che la legittimita della notificazione eseguita con le forme stabilite per l'imputato irreperibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui dette formalita sono adempiute, cioe con riferimento alla situazione accertata in quel momento, senza che possano avere Rilevanza le eventuali informazioni fornite ex post dall'imputato, salvo il caso in cui le ricerche non siano state fatte con la dovuta diligenza o siano state condotte in maniera fittizia o superficiale. (fattispecie in cui l'imputato, nella stessa data della notificazione a norma dell'art 170 cod proc pen, fu arrestato per provvedimento di altra autorita). (V 122779, anno 1972; 119373, anno 1971, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)