Sez. L - , Ordinanza n. 17607 del 24/08/2020 (Rv. 658586 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Determinazione della base imponibile – Liquidazione equitativa – Ammissibilità – Fondamento – Oneri probatori a carico della parte istante – Perimetro – Impossibilità del calcolo ascrivibile a fatto della parte che lo invoca – Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
Ai fini della la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale è possibile procedere alla liquidazione equitativa, quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, in virtù del richiamo operato dall'art. 442 c.p.c., che estende le disposizioni dettate per le controversie di lavoro alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, all'art. 432 c.p.c.; alla liquidazione equitativa può farsi luogo anche quando l'impossibilità di determinare la somma dovuta sia ascrivibile a fatto della parte che la invoca, la quale è gravata dal solo onere allegare e di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 432, Cod. Civ. art. 442
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)