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Sez. 5 - , Sentenza n. 28938 del 17/12/2020 (Rv. 659970 - 03)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni tributarie - Cumulo giuridico - Concorso materiale omogeneo - Violazioni di carattere formale - Plurime ritardate autofatturazioni - Configurabilità.
Stato
decisa il 2020-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659970-03

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative tributarie, il cumulo giuridico di cui l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 opera anche nelle ipotesi di cd. "concorso materiale omogeneo", ossia quando, con più azioni od omissioni, si commettono diverse violazioni della stessa disposizione, "formali" e non "sostanziali" perché non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ma tali da arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Conseguentemente, detto principio opera nel caso di plurime ritardate autofatturazioni, e delle conseguenti registrazioni, nel sistema di inversione contabile (cd. "reverse charge"), rispetto al momento dell'estrazione dei beni dal deposito IVA, di cui all'art. 50-bis del d.l. n. 331 del 1993, comunque avvenute nel termine per la comunicazione della dichiarazione periodica IVA.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)