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Sez. 4, Ordinanza n. 1387 del 17/11/1972 Cc. (dep. 21/12/1972) Rv. 122800 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - SENTENZA IMPUGNATA - AVVISO DI DEPOSITO - A NUOVO DIFENSORE NOMINATO DOPO LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122800-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - SENTENZA IMPUGNATA - AVVISO DI DEPOSITO - A NUOVO DIFENSORE NOMINATO DOPO LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*

La notifica dell'avviso di deposito della sentenza impugnata spetta al difensore che ha proposto l'impugnazione o che e stato indicato nella dichiarazione di gravame dell'imputato per la presentazione dei motivi. Pertanto, nel caso di successiva nomina di un nuovo difensore, questi, pur essendo legittimato a sottoscrivere i motivi, non ha diritto alla notificazione del suddetto avviso. Consegue che il termine per la presentazione dei motivi decorre dalla data in cui l'avviso fu notificato all'imputato o al difensore designato nell'atto di impugnazione e nessuna Rilevanza ha la eventuale notifica che la cancelleria erroneamente esegue nei confronti del nuovo difensore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)