Sez. 6, Sentenza n. 714 del 19/02/1997 Cc. (dep. 02/05/1997) Rv. 208109 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Quote di società - Sequestrabilità ai fini della confisca - Sussistenza - Impugnazione - Legittimazione - Titolare della quota - Sussistenza - Amministratore della società - Esclusione - Fattispecie in ipotesi di sequestro in relazione alla ipotesi di confisca prevista dall'art. 12 sexies l. 7 agosto 1992 n. 356.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
L'amministratore della società, in quanto tale, non è legittimato a richiedere la restituzione delle quote sociali sottoposte a sequestro poiché esse attengono esclusivamente ai diritti spettanti al socio e non vanno confuse con il patrimonio sociale, quello sì facente capo direttamente al soggetto societario e conseguentemente rientrante nei poteri di disposizione e rappresentanza propri dell'amministratore. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha confermato il provvedimento del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'amministratore della società in una ipotesi di sequestro di quote sociali disposto nella prospettiva dell'applicazione della confisca di cui all'art. 12 sexies della l. 7 agosto 1992 n. 356, introdotto dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399, conv. con l. 8 agosto 1994 n. 501)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1994 num. 399 CORTE COST., Legge 08/08/1994 num. 501 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)