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Sez. 2, Sentenza n. 11595 del 29/09/1988 Ud. (dep. 29/11/1988) Rv. 179810 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - DICHIARAZIONE DI RICORSO PRESENTATO PRIMA O DOPO L'APPELLO - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PER CAUSA SOPRAVVENUTA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179810-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - DICHIARAZIONE DI RICORSO PRESENTATO PRIMA O DOPO L'APPELLO - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PER CAUSA SOPRAVVENUTA - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art. 514 cod. proc. pen. i giudizi devono essere concentrati dinanzi al giudice d'appello quando una sentenza è appellabile da una delle parti e ricorribile dalle altre, purché l'appello sia stato proposto da chi ne ha il diritto; la vis actractiva dell'appello si verifica, con carattere di inderogabilità, per ogni caso di connessione processuale (sostanziale o formale) a nulla rilevando che la dichiarazione di ricorso sia stata presentata prima o dopo l'appello. L'effetto della conversione rimane operante anche in caso di successiva inammissibilità dell'appello per causa sopravvenuta. (Conf mass n 176617; (Conf mass n 163384).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 514

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)