Sez. 1, Sentenza n. 10932 del 02/11/1998 (Rv. 520275 - 01)
CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI | Sanzione prevista dagli artt. 21 e 31 della legge n. 157 del 1992 - Caccia a distanza inferiore ai 50 metri da strade carrozzabili - Accertamento della natura della strada - Criteri - Fattispecie.
CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI
Perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato "jure servitutis pubblicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale), della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di generale interesse, di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile). È, pertanto, corretta la decisione del pretore che, non fondandosi unicamente sulla qualificazione della strada operata dal Comune, abbia svolto i suddetti accertamenti per stabile che la strada in oggetto non è da qualificarsi come vicinale (bensì come "carrozzabile interpoderale") e che, quindi, non sussiste in relazione ad essa il divieto di caccia sancito dagli artt. 21 e 31 della legge n. 157 del 1992.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)