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Sez. 1, Sentenza n. 12383 del 19/11/1992 (Rv. 479623 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere | Accertamento - Elementi - "Pactum de non petendo" - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479623-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere

Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, va accertato in relazione a fatti certi, effettivamente avvenuti, non in base ad elementi ipotetici, essendo, rilevante allo scopo soltanto l'oggettiva sussistenza dell'insolvenza, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata, anche se consistenti in inadempimenti di altri soggetti. Pertanto, è irrilevante, al fine dell'esclusione dello stato d'insolvenza, l'accertamento dell'esistenza di un "pactum de non petendo", nel caso in cui, al momento della dichiarazione del fallimento, il "pactum" si presenti già non adempiuto dalle banche creditrici, per avere queste richiesto la restituzione dei debiti scaduti e non erogato i finanziamenti necessari per l'esecuzione del patto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)