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Sez. L, Sentenza n. 5983 del 14/12/1978 (Rv. 395814 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - CONDANNA DELL'INPS AL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE E LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DIRITTO-DOVERE DEL GIUDICE ORDINARIO - VIOLAZIONE DEI LIMITI DI QUEST'ULTIMO EX ART 4 DELLA LEGGE N 2248 DEL 1865 ALLEGATO E - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395814-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - CONDANNA DELL'INPS AL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE E LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DIRITTO-DOVERE DEL GIUDICE ORDINARIO - VIOLAZIONE DEI LIMITI DI QUEST'ULTIMO EX ART 4 DELLA LEGGE N 2248 DEL 1865 ALLEGATO E - ESCLUSIONE.*

In tema di pensioni di invalidita e vecchiaia, il giudice ordinario ha il potere-dovere di procedere non solo all'accertamento del diritto dell'interessato, ma anche, a domanda di costui, alla condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute, nonche alla liquidazione della pensione stessa senza con cio violare i limiti posti dall'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e, giacche il provvedimento di liquidazione dell'INPS riveste carattere meramente esecutivo senza alcun margine di discrezionalita. (V 1261/75, mass n 374736).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 447, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)