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Sez. 1, Sentenza n. 2319 del 05/02/2016 (Rv. 638559 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Credito professionale - Prova del mandato per lo svolgimento di attività di consulenza o stragiudiziale - Conferimento in forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Prova con testimoni - Ammissibilità - Mancanza di data certa della scrittura prodotta - Effetto - Mera inopponibilità del documento - Ulteriore rilevanza per la prova del negozio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638559-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE

Il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero "ad probationem", poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice (nella specie, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare), tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre, l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)