Sez. 2, Sentenza n. 30135 del 14/11/2025 (Rv. 677352-03)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE | Legato - Perdita incolpevole del bene - Esclusione del valore dal computo della massa - Fondamento.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE
In tema di reintegrazione della quota riservata ai legittimari, la perdita del bene oggetto di legato per causa non imputabile esclude che il relativo valore possa essere computato ai fini della riunione fittizia, poiché, alla luce degli artt. 744 e 562 c.c., il perimento incolpevole della res ne impedisce la valutazione agli effetti della reintegrazione della quota di riserva.
Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 562, Cod. Civ. art. 744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)