Sez. 5, Sentenza n. 8491 del 09/04/2010 (Rv. 612619 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobile catastalmente identificato ma sprovvisto di rendita - Prima denuncia ICI sulla base della rendita presunta - Attribuzione di rendita definitiva inferiore - Rimborso dell'imposta versata in eccedenza - Condizioni - Comunicazione al comune da parte dell'UTE - Omissione - Autocertificazione della rendita definitiva da parte del contribuente - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ove la rendita attribuita in via definitiva ad un immobile catastalmente identificato ma privo di rendita catastale risulti inferiore a quella presunta dichiarata dal contribuente ai sensi dell'art. 5, comma quarto, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicabile "ratione temporis", è irrilevante, ai fini del rimborso dell'imposta versata in eccedenza, che, avendo l'UTE omesso di comunicare al comune la rendita definitiva, vi abbia provveduto lo stesso contribuente mediante la presentazione di un'autocertificazione, dovendo il comune attivarsi d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, comma primo, del d.lgs. n. 504 cit., anche in mancanza di un'istanza di rimborso contenuta nell'autocertificazione, la quale ha natura di mera comunicazione informativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)