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Sez. L, Sentenza n. 6991 del 21/08/1987 (Rv. 455170 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - ACCORDO SINDACALE 21 LUGLIO 1970 PER I DIPENDENTI DELL'A.T.A.N. - OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEGLI INCASSI - ADEMPIMENTO CON INSERIMENTO DEI SACCHETTI IN UNA CASSAFORTE - ONERI PROBATORI DEL DIPENDENTE E DELL'AZIENDA - OGGETTI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1987-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455170-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - ACCORDO SINDACALE 21 LUGLIO 1970 PER I DIPENDENTI DELL'A.T.A.N. - OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEGLI INCASSI - ADEMPIMENTO CON INSERIMENTO DEI SACCHETTI IN UNA CASSAFORTE - ONERI PROBATORI DEL DIPENDENTE E DELL'AZIENDA - OGGETTI RISPETTIVI.*

Con riguardo all'accordo sindacale del 21 luglio 1970 concernente l'Obbligo del versamento degli incassi da parte dei dipendenti dell'a.T.A.N., l'Onere probatorio a carico del dipendente - in relazione al previsto sistema di inserimento dei sacchetti contenenti gli incassi in una cassaforte "a bocca di lupo" - concerne solo l'avvenuto inserimento del sacchetto in detta cassaforte, non anche la dimostrazione del suo contenuto, mentre grava sull'azienda l'Onere di dimostrare che esso non conteneva la somma dovuta, salva peraltro (ove tale prova sia data dall'azienda) la possibilità del dipendente stesso di dimostrare l'eventuale inidoneità della procedura prevista dal detto accordo a garantire la Mancanza di sottrazioni o manomissioni nell'intervallo tra l'immissione in cassaforte del sacchetto e l'apertura dello stesso. (V 1964/70, mass n 348010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)