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Sez. 4, Sentenza n. 4377 del 22/02/1974 Ud. (dep. 22/06/1974) Rv. 127240 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITA DI COMPRENDERE L'ITER LOGICO SEGUITO NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO - NULLITA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127240-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITA DI COMPRENDERE L'ITER LOGICO SEGUITO NELLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO - NULLITA - SUSSISTENZA.*

Allorche non e possibile comprendere chiaramente l'iter logico seguito dal giudice di merito nella formazione del proprio convincimento, si ha motivazione apparente e la sentenza e annullabile ai sensi dell'art 475 n 3 cod proc pen. (fattispecie in cui il giudice di merito - ai fini della penale responsabilita dell'imputato - aveva omesso di accertare che il perito di ufficio aveva travalicato i limiti del compito affidatogli in quanto valutava globalmente l'incidente, che formava oggetto di procedimento, con altro incidente successivo, rendendo difficilmente intelligibili le effettive conseguenze del fatto con riguardo alla gravita delle lesioni e alla procedibilita di ufficio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)