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Sez. 2, Sentenza n. 2509 del 22/11/1983 Ud. (dep. 19/03/1984) Rv. 163212 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - RIFERIMENTO AD UNO SOLO DEI CRITERI INDICATI DALL'ART. 133 COD. PEN. - GRAVITÀ DEL FATTO - DINIEGO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163212-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - RIFERIMENTO AD UNO SOLO DEI CRITERI INDICATI DALL'ART. 133 COD. PEN. - GRAVITÀ DEL FATTO - DINIEGO - SUFFICIENZA.*

Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello, fra gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio. La gravità del fatto può da sola costituire criterio sufficiente per escludere la concessione, senza che il giudice debba essere tenuto a motivare sugli altri elementi indicati dal citato art. 133. (Conf mass n 144812; (Conf mass n 155826).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)