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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25005 del 15/09/2021 (Rv. 662433 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Disciplina prevista dall'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001 - Applicazione solo in caso di fondi frazionati - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662433-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI

In tema di espropriazione parziale per pubblica utilità, l'indennità prevista dall'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001 si applica esclusivamente ai fondi frazionati, poiché la diminuzione di valore è indennizzabile solo nel caso in cui sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione e il danno, non anche quando il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà o a vincoli che non colpiscono in modo specifico e differenziato la porzione residua, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovano in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare. (Nella specie, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso con il quale era stata censurata la liquidazione dell'indennità senza considerare il pregiudizio subito dalle particelle non frazionate ma rimaste isolate dal restante compendio degli espropriati).

DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)