Sez. 5, Sentenza n. 21617 del 26/10/2016 (Rv. 641555 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE | Compendio unico - Cessione di una sua parte prima dell'esaurimento del vincolo temporale - Perdita dei benefici di cui all'art. 5 bis della l. n. 97 del 1994 - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali per le aziende agricole montane, il compendio unico costituisce l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento di un livello minimo di redditività, idoneo a garantire l'ottimale sfruttamento del territorio e una sua apprezzabile concorrenzialità, sicché la cessione a terzi di una sua porzione prima del decorso di quindici anni dall'acquisto comporta la decadenza dai benefici di cui all'art. 5 bis della legge n. 97 del 1994, introdotti dalla legge n. 448 del 2001 e consistenti nell'esonero dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale, solo qualora abbia determinato la formazione di una superficie inferiore a quella minima stabilita dalla legge regionale o, in assenza, nazionale, atteso che il vincolo di indivisibilità "inter vivos" e "mortis causa" riguarda il compendio unico non nella sua interezza, come risultante dall'atto, ma entro i limiti previsti dalla normativa.
Riferimenti normativi: Legge 31/01/1994 num. 97 art. 5 bis, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 52 unvicies CORTE COST., Costituzione art. 44, Legge Reg. Umbria 24/01/2003 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)