Sez. 1, Sentenza n. 9276 del 05/07/1995 Ud. (dep. 30/08/1995) Rv. 202418 - 01
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - In genere | Patteggiamento sulla pena con rinuncia dell'imputato agli altri motivi - Ricorribilità della decisione per omessa motivazione sui motivi oggetto della rinuncia - Esclusione.
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - In genere
Quando l'appellante, nel dibattimento d'appello, concorda con il Procuratore Generale la misura della pena, rinunciando a tutti gli altri motivi del gravame, nelle forme degli artt. 599, comma quarto, e 589 cod. proc. pen., non può dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'omessa motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia, potendo denunciare solo nullità assolute, attinenti al rito, o violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. (Conf. Sez. 1, 5 luglio 1995, Andreani, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)