Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri
Testo in vigore al
Art. 10
1. Fermo restando che i riposi di cui all'art. 10 della legge devono assicurare alla lavoratrice la possibilita' di provvedere all'assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione dell'orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.
2. In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sara' determinata dall'ispettorato del lavoro.
3. Non e' consentito alcun trattamento economico sostitutivo.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
Art. 12
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 20 della legge, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, si considera aborto.
2. E' considerata invece come parto, a tutti gli effetti, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione.
3. Per il computo dei periodi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'inizio dello stato di gravidanza e' stabilito secondo i criteri fissati dal primo comma dell'art. 4 del presente decreto.
Art. 13
1. Le lavoratrici agricole, per fruire dei benefici di cui all'art. 15 della legge, devono dimostrare tale qualifica comprovandola con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, a prescindere, rispettivamente, dalla data di pubblicazione degli elenchi e del rilascio del certificato.
Art. 14
1. Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:
a) le generalita' della lavoratrice;
b) l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'interessata presta il proprio lavoro, delle mansioni alle quali e' addetta, dell'istituto presso il quale e' assicurata per il trattamento di malattia;
c) il mese di gestazione alla data della visita;
d) la data presunta del parto.
2. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) sono inseriti nel certificato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne risponde della veridicita'.
3. Il certificato di gravidanza deve essere rilasciato in tre copie, due delle quali dovranno essere prodotte a cura della lavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all'istituto assicuratore.
4. Qualora il certificato non risulti redatto in conformita' al disposto di cui al primo comma del presente articolo, il datore di lavoro e l'istituto assicuratore possono chiederne la regolarizzazione. La regolarizzazione e' necessaria quando nel certificato non e' indicata la data presunta del parto.
Art. 15
1. Per i diritti conseguenti al parto, la lavoratrice deve produrre, entro 15 giorni dall'evento, al datore di lavoro e all'istituto presso il quale e' assicurata per il trattamento di malattia, il certificato di assistenza al parto dal quale risulti la data dell'evento medesimo.
2. Ugualmente, in caso di aborto spontaneo o terapeutico, la lavoratrice deve produrre, entro 15 giorni, il certificato medico attestante il mese di gravidanza al momento dell'aborto e quella che sarebbe stata la data presunta del parto.
3. Si prescinde dall'invio delle certificazioni indicate nei commi precedenti, nonche' di quelle di cui al precedente articolo, agli istituti assicuratori, per le lavoratrici dipendenti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, in quanto tenuti a corrispondere direttamente il trattamento economico di maternita'.
Art. 16
1. Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei certificati e di ogni altra documentazione dalla stessa prodotta.
2. Il datore di lavoro e' tenuto, altresi', a conservare le certificazioni predette a disposizione dell'ispettorato del lavoro per tutto il periodo nel quale la lavoratrice e' soggetta alla tutela della legge.
Art. 17
1. Il datore di lavoro o l'istituto assicuratore, ricevuto il certificato medico di gravidanza, puo' chiedere una visita medica di controllo all'ispettorato del lavoro, che la effettuera' a propria discrezione. Ove l'ispettorato ritenga necessario affidare a terzi sanitari accertamenti specialistici, le relativi spese sono a carico del richiedente.
Art. 18
1. La lavoratrice nelle condizioni previste dall'art. 5 lettera a), della legge, per poter fruire dell'astensione obbligatoria dal lavoro, dovra' produrre all'ispettorato del lavoro una domanda corredata del certificato medico di gravidanza di cui al precedente art. 14, del certificato medico attestante le condizioni previste dalla richiamata lettera a), nonche' ogni altra documentazione che ritenga utile.
2. Il termine di sette giorni previsto dal sesto comma dell'art. 30 della legge decorre dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa.
3. All'atto della ricezione della documentazione, l'ispettorato del lavoro rilascera' apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali verra' prodotta al datore di lavoro a cura della lavoratrice. In ogni caso, qualora entro il termine di cui al precedente comma non sia stato emanato il provvedimento dell'ispettorato del lavoro, la domanda si considera accolta.
4. L'ispettorato del lavoro e' comunque tenuto ad emanare il provvedimento anche oltre il settimo giorno per determinare la durata dell'astensione dal lavoro. Peraltro, qualora il provvedimento dell'ispettorato non sia ancora intervenuto, la lavoratrice riprendera' il lavoro alla scadenza del termine indicato nel certificato medico da essa prodotto. Il provvedimento decorrera', in ogni caso, dalla data di inizio dell'astensione dal lavoro.
5. Ai fini dei precedenti commi del presente articolo, l'ispettorato provinciale competente e' quello nel cui ambito territoriale la lavoratrice risiede abitualmente.
6. Le visite di controllo per il caso considerato nella lettera a) dell'art. 5 della legge sono gratuite. Sono a carico dell'istituto assicuratore di malattia le spese relative alle eventuali ricerche di laboratorio.
7. Per i casi di astensione dal lavoro indicati alle lettere b) e c) dell'art. 5 della legge, qualora sia la lavoratrice, o il datore di lavoro, a presentare l'istanza ai sensi del settimo comma dell'art. 30 della legge, il provvedimento dell'ispettorato del lavoro deve anch'esso essere adottato entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo. L'emanazione del provvedimento e' condizione essenziale per l'astensione dal lavoro, che decorrera' dalla data del provvedimento stesso.
8. Ferma restando la facolta' di successivi accertamenti, l'ispettorato del lavoro puo' disporre immediatamente l'astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, secondo la richiamata lettera c) dell'art. 5 della legge, produca una dichiarazione di quest'ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, la impossibilita' di adibirla ad altre mansioni.
9. I provvedimenti stabiliti dai commi precedenti debbono essere comunicati dall'ispettorato del lavoro alla lavoratrice, al datore di lavoro e, ove occorra, all'istituto assicuratore, ai fini del trattamento economico.
Art. 19
1. La lavoratrice a domicilio, all'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, deve far pervenire all'istituto assicuratore, oltre al certificato di gravidanza redatto nei termini indicati al precedente art. 14, una dichiarazione del committente dalla quale risulti che sono state ottemperate le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge. L'osservanza di tali condizioni dovra' altresi' risultare dal libretto di controllo di cui all'art. 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.
Art. 20
1. Non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza, ancorche' non rientrante nei casi previsti dalla lettera a) dell'art. 5 della legge, o da puerperio.
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
Art. 22
1. In caso di permanenza, o di indebita assunzione al lavoro, della lavoratrice gestante o puerpera durante il periodo di interdizione, ferma restando la penalita' per il datore di lavoro prevista dall'art. 31 della legge, l'istituto assicuratore non corrisponde le indennita' di cui all'art. 15, primo comma, della legge medesima relativamente al periodo di permanenza al lavoro vietato.
2. L'importo delle giornate indennizzate indebitamente percepite dalla lavoratrice in conseguenza della condotta descritta nel comma precedente dovra' essere rimborsato all'istituto assicuratore.
3. Parimenti la lavoratrice che, assente dal lavoro ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge, svolga attivita' comunque retribuita alle dipendenze di terzi, non ha diritto all'indennita' di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge ed e' tenuta a rimborsare all'istituto assicuratore l'importo dell'indennita' indebitamente percepita.2
Art. 23
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, recante il regolamento di attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela delle lavoratrici madri dipendenti dai privati datori di lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 32