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Sez. 3, Ordinanza n. 1258 del 28/01/2003 (Rv. 560052 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA | Sentenza di rilascio di un fondo - Sospensione dell'esecuzione - Competenza - Della sezione agraria - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560052-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA

In tema di controversie agrarie, la competenza funzionale della sezione specializzata che, ai sensi dell'art. 9 legge 29/1990, riguarda "tutte le controversie in materia di contratti agrari", ivi comprese quelle insorte nel corso dell'esecuzione, non si estende all'ipotesi in cui non risulti tecnicamente configurabile una controversia sul diritto della parte istante a procedere all'esecuzione, ma - come nella specie - siano invece dedotte semplici difficoltà nel corso dell'esecuzione stessa (presenza, sul fondo da rilasciare, di un allevamento di bovini affetti da brucellosi, da isolare e sottoporre a sequestro fiduciario con provvedimento del Sindaco), essendo, in tal caso, funzionalmente competente, ex art. 610 cod. proc. civ., il giudice dell'esecuzione presso il tribunale, subentrato, dopo la riforma del giudice unico, al pretore in qualità di giudice dell'esecuzione forzata per consegna o rilascio di cose.

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)