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Sez. L, Sentenza n. 542 del 12/01/2011 (Rv. 616078 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Compenso forfettario accordato al lavoratore per lungo tempo non correlato alla prestazione - Natura di superminimo - Fondamento - Conseguenze - Riducibilità unilaterale - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616078-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

In tema di lavoro straordinario, il compenso forfettario della prestazione resa oltre l'orario normale di lavoro accordato al lavoratore per lungo tempo, ove non sia correlato all'entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assume funzione diversa da quella originaria, tipica del compenso dello straordinario, e diviene un superminimo che fa parte della retribuzione ordinaria e non è riducibile unilateralmente dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)