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Sez. L, Sentenza n. 13587 del 11/06/2009 (Rv. 608858 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Elezione di domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - Omissione - Conseguenze - Notificazione alla parte presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente - Applicabilità al giudizio d'appello - Condizioni - Procuratore esercente fuori del distretto - Necessità - Fondamento - Notifica della sentenza presso la cancelleria della corte d'appello in caso di procuratore esercente nel distretto - Conseguenze - Inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Stato
decisa il 2009-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608858-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge "fuori della circoscrizione del tribunale" al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione in giudizio, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso e, in mancanza dell'elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria - si applica al giudizio di primo grado, come si evince dal riferimento alla "circoscrizione del tribunale" e trova applicazione al giudizio d'appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la "ratio" della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l'onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell'autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione. Ne consegue che, ove il procuratore sia esercente all'interno del distretto, la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso la cancelleria della corte d'appello è inidonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)