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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Art. 581 Svolgimento dell'inchiesta

1. L'inchiesta formale e' eseguita dalla commissione inquirente costituita nel modo stabilito dal regolamento presso l'autorita' marittima o consolare competente a disporla, sotto la presidenza dell'autorita' medesima.

2. La commissione inquirente procede all'accertamento delle cause e delle responsabilita' del sinistro, eseguendo sopraluoghi, raccogliendo deposizioni, e adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca.

3. Hanno facolta' di assistere o di farsi rappresentare nello svolgimento della inchiesta e di essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre, l'armatore e il proprietario della nave, i componenti dell'equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella nave o nel carico.

4. Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed e' avvenuto nel mare territoriale, la commissione inquirente puo' procedere all'esame dell'equipaggio, informandone l'autorita' consolare competente.

5. Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabilita' del sinistro la commissione redige relazione e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l'autorita' che ha disposto l'inchiesta formale.

Art. 582 Efficacia probatoria della relazione d'inchiesta

1. Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.

Art. 583 Spese per l'inchiesta formale

1. Quando l'inchiesta formale e' disposta su istanza degli interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro.

2. Non sono tenuti ad anticipare le spese dell'inchiesta formale, anche se e' stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonche' gli armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante costituiscano l'unico materiale di esercizio dell'armatore e non siano assicurati.

Art. 584 Verificazione della relazione di eventi straordinari

1. Il presidente del tribunale, il pretore o il console, che ha ricevuto la relazione del comandante prevista nell'articolo 304, deve verificare d'urgenza i fatti in essa esposti, esaminando, fuori della presenza del comandante e separatamente l'uno dall'altro, i componenti dell'equipaggio e i passeggeri che creda opportuno sentire, nonche' raccogliendo ogni altra informazione e prova. Gli interrogati non possono rifiutarsi di deporre. Delle loro dichiarazioni deve redigersi processo verbale.

2. Del giorno fissato per la verificazione deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere, con avviso affisso alla porta dell'ufficio stesso, nell'albo dell'ufficio portuale e in quello della borsa piu' vicina al luogo ove la nave e' ancorata.

3. Gli interessati e coloro che, anche senza formale mandato, ne assumono la rappresentanza, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione.

4. Senza pregiudizio delle inchieste a cui le competenti autorita' debbono procedere negli speciali casi previsti da questo codice, quando la relazione e' confermata dalle testimonianze o dalle altre prove raccolte dal presidente del tribunale, dal pretore o dal console, i fatti da essa risultanti si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.

Titolo secondo. Delle cause marittime

Capo I. Disposizioni generali

Art. 585 Dei giudici di primo grado

1. Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia e' amministrata in primo grado:

  1. a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario;

  2. b) dai tribunali.

2. I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto.

Art. 586 Regolamento di competenza; incompetenza per materia

1. Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i comandanti di porto.

2. L'incompetenza per materia del comandante di porto puo' essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Art. 587 Foro della pubblica amministrazione

1. Ai giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione.

Capo II. Delle cause per sinistri marittimi

Sezione I. Della competenza

Art. 589 Competenza per materia e per valore

1. Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore e' superiore a tale somma, le cause riguardanti:

  1. a) i danni dipendenti da urto di navi;

  2. b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;

  3. c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;

  4. d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;

  5. e) le indennita' e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;

  6. f) il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali.2424

Art. 590 Competenza per territorio

1. Se il fatto che vi ha dato luogo e' avvenuto nel mare territoriale, le cause contemplate nel precedente articolo sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale e' avvenuto il fatto, ovvero avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale e' avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o, in mancanza, l'arrivo della maggior parte dei naufraghi, ovvero il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale e' l'ufficio di iscrizione della nave.

2. Se il fatto e' avvenuto fuori del mare territoriale, le cause sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale e' avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o l'arrivo della maggior parte dei naufraghi, o, in mancanza avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale e' il luogo di iscrizione della nave.

Sezione II. Del procedimento avanti i comandanti di porto

Art. 591 Forma della domanda

1. La domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le parti sono volontariamente comparse.

Art. 592 Contenuto e forma della citazione

1. La citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto adito e delle parti, l'intimazione a comparire a udienza fissa, l'esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell'oggetto della domanda.

2. Puo' essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede il comandante di porto.

3. La notificazione per pubblici proclami puo', su istanza dell'attore, essere autorizzata dal comandante di porto.

Art. 594 Partecipazione delle parti al processo

1. Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di persona munita di procura, redatta per atto notarile o per scrittura privata autenticata nella firma da notaro. Il mandatario, che esercita la professione forense, puo' autenticare la firma apposta dalla parte alla procura, redatta in calce all'atto di citazione.

Art. 595 Trattazione della causa

1. Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione, e, quando occorre, la procura, ovvero facendo redigere processo verbale della comparizione volontaria; possono altresi' presentare la citazione e la procura al comandante di porto in udienza.

2. Se alcuna delle parti citate non si costituisce e si ravvisano irregolarita' nell'atto di citazione, ovvero se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse non e' integro, il comandante di porto assegna, con ordinanza, alle parti un termine per provvedere, e fissa altra udienza di trattazione.

3. Se tutte le parti citate si sono costituite e se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse e' integro, il comandante di porto deve tentare di indurre le parti ad un amichevole componimento.

4. Se il componimento non riesce, il comandante di porto verifica, a seconda dei casi, su istanza di parte o d'ufficio, la propria competenza e, se si ritiene incompetente, lo dichiara con sentenza.

5. La trattazione si svolge, senza formalita' e possibilmente in unica udienza, sotto la direzione del comandante di porto, il quale fissa le modalita' di esperimento dei mezzi istruttori, dispone l'acquisizione agli atti dei processi verbali di sommarie indagini nonche' dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale, e puo' chiedere in ogni momento chiarimenti alle parti, assegnando un termine per provvedervi.

6. Se e' stata proposta querela di falso in via incidentale, il comandante di porto, qualora ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti avanti il tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma del secondo comma dell'articolo 225 del codice di procedura civile.

Art. 596 Decisione della causa

1. Il comandante di porto, se ritiene esaurita la trattazione della causa, invita le parti a formulare le conclusioni; e quindi delibera con sentenza.

2. Il dispositivo, se non e' letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato, entro i successivi otto giorni, nella cancelleria; in entrambi i casi il testo della motivazione deve essere depositato nella cancelleria entro quindici giorni dalla chiusura della trattazione.

3. La provvisoria esecuzione delle sentenze del comandante di porto e' regolata dagli articoli 282 a 284 del codice di procedura civile.

Art. 597 Appellabilita'

1. Salva l'applicazione degli articoli 42, 43, 339, quarto comma del codice di procedura civile, le sentenze pronunciate su cause di valore eccedente le lire cinquemila sono appellabili avanti il tribunale della circoscrizione, in cui il comandante di porto ha sede.

2. Il termine per appellare e' di quindici giorni dalla data di consegna della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale la cancelleria comunica il deposito del dispositivo e del testo della motivazione alle parti costituitesi e a quelle non comparse ma regolarmente citate.

Art. 598 Amichevole componimento

1. Anche nelle cause contemplate nell'articolo 589 che eccedano il valore di lire diecimila, il comandante di porto, quando ne sia richiesto, deve adoperarsi per indurre le parti ad un amichevole componimento.

2. Se il componimento riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere.
Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

3. Se il componimento non riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere, e ad esso si allegano gli atti relativi agli eventuali accertamenti di fatto.

Sezione III. Del procedimento avanti i tribunali e le corti di appello

Art. 599 Nomina di consulenti tecnici

1. Il presidente, all'atto della nomina del giudice o del consigliere istruttore, e il giudice o il consigliere istruttore nel corso dell'istruzione probatoria, scelgono uno o piu' consulenti tecnici fra gli iscritti in un elenco speciale, formato secondo le norme stabilite nel regolamento.

2. Il collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti tecnici, provvede alla nomina e puo' disporre che sia rinnovata l'istruzione probatoria.

Art. 600 Funzioni del consulente tecnico

1. Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta.

2. Del parere del consulente e' compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.

Art. 601 Acquisizione degli atti di inchiesta

1. Il giudice o il consigliere istruttore dispone di ufficio l'acquisizione agli atti della causa dei processi verbali di inchiesta sommaria nonche' dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale.