Sez. 1, Sentenza n. 868 del 26/11/1981 Ud. (dep. 27/01/1982) Rv. 151851 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - CESSIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - TITOLO DELLA CESSIONE - IRRILEVANZA.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - CESSIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - TITOLO DELLA CESSIONE - IRRILEVANZA.*
Gli artt. 71 e 72 della legge n. 685 del 1975 prevedono la cessione, a qualsiasi titolo ed anche gratuita, della sostanza stupefacente. Ne consegue che, a concretare la cessione, è sufficiente la semplice "traditio" ad altri di detta sostanza, mentre restano irrilevanti la liberalità, la benevolenza, la cortesia, lo scambio reciproco, la restituzione, l'uso in comune, con o senza divisione della sostanza, ed altre simili ragioni per cui viene effettuata la cessione. Ratio, infatti, della norma incriminatrice è quella di reprimere tutte le forme di cessione di stupefacenti che contribuiscano notevolmente alla diffusione della droga. (sulla prima parte della massima V. M. 149501 anno 1981 e massime ivi citate. Sulla ratio della legge V. M. 149138 anno 1981 e ivi sentenza citata; m. 144766 anno 1980).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)