Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse
Testo in vigore al
Art. 29 Perdite di impresa
1. All'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 79.".
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione alle perdite dichiarate in precedenti periodi di imposta.
3. E' abrogato il comma 10 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 30 Trasferimento di sede all'estero
1. Dopo l'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' inserito il seguente articolo:
"Art. 20-bis - 1. Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g).
2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.".
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite specifiche modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20-bis del testo unico indicato nel comma 1, mediante approvazione di appositi modelli e dei relativi allegati, per la indicazione dei beni e degli altri elementi patrimoniali e reddituali relativi all'impresa e di quelli attribuiti alla stabile organizzazione. Con lo stesso decreto possono essere individuate idonee misure cautelari o di garanzia per il pagamento delle imposte dovute anche a seguito di rettifica delle dichiarazioni o di accertamenti effettuati ai fini delle imposte sul reddito.
Art. 31 Spese di rappresentanza degli esercenti arti e professioni
1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dopo le parole "esclusi gli immobili" sono aggiunte le seguenti: "e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5". Nello stesso comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi";
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati";
c) al comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.".
2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a) e c), si applicano per le spese sostenute e per i beni ivi indicati, acquistati dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 32 Transazioni e somme risarcitorie
1. All'articolo 16, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, , anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro";
b) nella lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, , anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;".
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano alle somme e ai valori percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 33 Rimborsi per trasferte
1. Nell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite e' elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.".
2. Nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 6 e' aggiunto il seguente periodo: "Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 62.".
3. Gli importi di lire 60.000 e 100.000 indicati nell'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentati rispettivamente a lire 90.000 e lire 150.000.
4. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano alle spese sostenute per trasferte effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, possono essere adeguati annualmente gli importi di cui agli articoli 48, comma 4, e 62, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Capo IV. Disposizioni di attuazione di direttive comunitarie
Sezione I. Modelli intrastat
Art. 34 Elenchi riepilogativi
1. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarita' od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilita' dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarita' e le inesattezze riscontrate.PERIODO ABROGATO DAL D.
LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'Amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate.
Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarita' di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresi' effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonche' delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 51 e 52. Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.
5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.
6. Sono abrogati il comma 7 dell'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Art. 35 Regolarizzazione degli elenchi presentati
1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni sanzionatorie di carattere tributario richiamate nell'articolo 34, per l'omessa presentazione e per le omissioni, irregolarita' ed inesattezze nella compilazione degli elenchi riepilogativi, commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la pena pecuniaria nella misura di quattrocentomila per ciascun elenco; tale misura e' ridotta alla meta' nei casi di violazioni non ancora contestate alla data anzidetta, sempre che le stesse siano spontaneamente regolarizzate dal trasgressore mediante presentazione degli elenchi omessi o rettificati entro il 20 dicembre 1995 agli uffici competenti a riceverli. Le pene pecuniarie nella misura sopra indicata si applicano a condizione che al loro versamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si provveda entro il 20 dicembre 1995 e, in tal caso, se le violazioni hanno anche rilevanza statistica, non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34. La pena pecuniaria non si applica nei casi di cui agli ultimi due periodi del comma 3 dell'articolo 34. Resta salva per il trasgressore la facolta' di optare, ove ne ricorrano le condizioni, per la definizione della violazione ai sensi dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.
2. Gli uffici, in sede di controllo degli elementi in proprio possesso o acquisiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 34, nonche' per le violazioni definite ai sensi dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, possono, ove occorra, invitare i trasgressori a comunicare i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarita' e le inesattezze riscontrate; in tali casi la mancata ottemperanza all'invito entro trenta giorni dal ricevimento comporta l'applicabilita' della pena pecuniaria in misura non inferiore a lire un milione e non superiore a lire quattro milioni per ciascun elenco, ovvero in misura non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecentomila se l'omissione, l'irregolarita' o l'inesattezza riguarda la compilazione di singole righe; in ogni caso l'ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate per ciascun elenco non puo' superare l'importo di lire quattro milioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle irregolarita' commesse prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415.
Sezione II. Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione
Art. 36 Base imponibile
1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonche' degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita e' commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonche' i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.24
2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari , a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo.
3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale.
4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed e' esercitata nella liquidazione in cui tale operazione e' computata.
5. La differenza di cui al comma 1 e' stabilita in misura pari:
a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o e' privo di rilevanza, ovvero non e' determinabile;
b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale e' ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato;
b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;
b-ter) al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche".
6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalita' indicate al comma 8, il margine e' determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attivita' di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter) , di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonche' per le cessioni, di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonche' di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione e' effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza puo' essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non e' consentita l'opzione di cui al comma 3 nell'ipotesi di applicazione del margine globale.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attivita' e la disposizione di cui al comma 6 puo' essere estesa ad altre attivita' o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.
8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. Essa ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale e' esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attivita' di commercio degli stessi.
10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto da chiunque usati effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, ne' della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprieta'.
10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.
Art. 37 Operazioni con l'estero e volume d'affari
1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36 la differenza ivi prevista e' non imponibile in caso di cessione ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e in caso di cessione ai sensi degli articoli 38-quater, 71 e 72 dello stesso decreto.
2. Gli acquisti dei beni di cui all'articolo 36, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli articoli 38-bis, 41 e 58, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.21
3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nel volume d'affari si tiene conto dell'ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all'articolo 36 registrate per l'anno.
4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36 il volume d'affari e' costituito dall'ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'imposta relativa al margine.
Art. 38 Fatturazione e registrazione
1. I soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36, nella fattura non possono indicare l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo. Ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'emissione della fattura e la registrazione a norma dell'articolo 23 dello stesso decreto sono comunque obbligatorie per le operazioni di cui all'articolo 36, comma 3, del presente decreto.
2. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 dell'articolo 36, tranne quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo, devono annotare in un apposito registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualita' e quantita' dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla cessione, nonche' della differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita.
L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto n. 633 del 1972, ai fini della liquidazione dell'imposta a norma degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto ed entro il termine ivi previsto.
3. I contribuenti che determinano la differenza imponibile a norma dell'articolo 36, comma 5, devono annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 39 dello stesso decreto, con esonero dall'obbligo della loro registrazione.
4. I contribuenti che applicano la disciplina di cui all'articolo 36, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi considerati con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' degli stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate in un registro con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell'imposta e distinti per aliquota. Le annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.
5. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui ai commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alla corrispondente violazione punita a norma del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.22
Art. 39
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 GIUGNO 2025, N. 95
Art. 40 Decorrenza
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle cessioni, effettuate a decorrere dal 1 aprile 1995, relative ai beni di cui all'articolo 36, comma 1. . . . Per le cessioni di beni di cui all'articolo 36, comma 1, che risultino esistenti, giusta apposito inventario, alla data del 31 marzo 1995, la base imponibile e' determinata a norma dell'articolo 36, comma 5, ma la percentuale e' in ogni caso stabilita in misura pari al 50 per cento del prezzo di vendita, ferma restando la percentuale ivi prevista per i prodotti editoriali. L'inventario dei beni esistenti alla predetta data, distinti per gruppi merceologici, deve essere sottoscritto e presentato per la vidimazione entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto; la vidimazione puo' essere eseguita anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Per quanto non e' diversamente disposto nella presente sezione si applicano, anche per quanto concerne le sanzioni, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 40-bis Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta
1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonche' di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita e' commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene e' comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene. L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente e' costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtu' del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:
a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene;
b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano nell'Unione europea del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;24
c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dall'articolo 36.
2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non e' ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.
3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.
4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario.
Capo V. Disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze fiscali
Art. 41 Accertamento con adesione per anni pregressi
1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonche' gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
2-ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 12, del predetto decreto-legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtu' dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi."
"2-quarter. Ai fini dell'applicabilita' dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenendo conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'articolo 2435-bis, primo comma, lettera b), del codice civile".
1-bis. al comma 8 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si interpreta come applicabile a tutte le liti in materia, indipendentemente dalla data in cui esse sono sorte o sorgeranno.
Art. 42 Conciliazione giudiziale
1. All'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto con l'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. La conciliazione giudiziale non puo' avere luogo successivamente alla prima udienza.
4-ter. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3.".
2. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alla prima udienza successiva alla predetta data.
3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si interpreta nel senso che il compenso unitario per ricorso deciso previsto a favore dei componenti delle commissioni tributarie spetta anche nel caso di emanazione di ordinanza o decreto di estinzione per avvenuta conciliazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 20-bis del citato decreto n. 636 del 1972.
Art. 42-bis Sanzioni per irregolarita' formali
1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, inerenti le infrazioni ed irregolarita' formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale, sono ridotte del 50 per cento e, se pagate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del 90 per cento.
Art. 42-ter Conciliazione giudiziale in materia di tributi locali
1. L'istituto della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applica anche alle controversie relative all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti o professioni, nonche' all'imposta comunale sugli immobili. Non si estenda a dette imposte la riserva di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 564 del 1994.
2. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, le parole: "possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere proposti i ricorsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni".
3. Le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti e provvedimenti notificati a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 43 Tasse automobilistiche
1. Le tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali e regionali, l'abbonamento autoradio-TV, da corrispondersi entro il 31 dicembre 1994, ancorche' non sia stato ancora notificato processo verbale, possono essere assolte, relativamente ai periodi fissi per i quali non siano state corrisposte, con il pagamento, per ciascuno di detti periodi, entro il 31 ottobre 1995, di un importo pari all'80 per cento del tributo nella misura prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero di un importo pari al 50 per cento dell'ammontare dello stesso qualora l'obbligazione tributaria sia conseguenza dell'omessa o ritardata richiesta di annotazione nei pubblici registri delle formalita' previste dalla legge e si provveda a tale annotazione entro il termine stabilito con il decreto di cui al comma 4. Nel caso in cui i tributi siano stati gia' parzialmente corrisposti, gli stessi si scomputano dagli importi di cui al precedente periodo.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il debito per tributo, soprattasse, interessi ed accessori. Il debito e' parimenti estinto qualora non siano dovute somme a titolo di tributo.
Non si fa luogo a rimborso di somme gia' corrisposte.
3. Le procedure di riscossione relative alle tasse di cui al comma 1, sono sospese fino al 31 ottobre 1995.
4. Le modalita' per il pagamento delle somme e le modalita' e il termine per la richiesta di annotazione di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549.
5-bis. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, e' dovuta una tassa speciale erariale per i seguenti importi:". La lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, e' abrogata. Il comma 3-bis del medesimo articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, e' abrogato.
5-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce n. 36), dopo la parola: "circolari" e' inserita la seguente: "pubbliche" e dopo le parole: "della radiodiffusioni" e' inserita la seguente: "pubbliche".
Capo VI. Disposizioni in materia di abolizione di agevolazioni e di regimi fiscali sostitutivi
Art. 44 Imposta sostitutiva sulle operazioni degli istituti di credito
1. I soggetti di cui articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o quelli da essi comunque risultanti per effetto delle operazioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, ed alla legge 26 novembre 1993, n. 489, continuano a fruire del trattamento ivi previsto fino al 30 aprile 1995. Successivamente a tale data gli atti e le operazioni che tali soggetti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attivita' sono soggetti alle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e alle tasse sulle concessioni governative nella misura ordinaria.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e, agli effetti di detto articolo 15, gli estremi della autorizzazione al pagamento in modo virtuale possono essere sostituiti dagli estremi del presente articolo.
3. Per l'anno 1995, ai fini del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del comma 2, la dichiarazione provvisoria di cui all'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, deve essere presentata, ovvero integrata da parte dei soggetti gia' autorizzati, entro il 30 aprile, indicando le categorie di atti e documenti per i quali si intende fruire dell'autorizzazione nonche' gli elementi presuntivi ivi richiesti relativi al periodo dal 1 maggio al 31 dicembre 1995. L'ufficio del registro provvede alla liquidazione provvisoria per il suddetto periodo, ripartendone l'ammontare in tre rate uguali con scadenza alla fine dei mesi di giugno, settembre e dicembre.
4. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' soppresso.
La disposizione ha effetto per i contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Capo VII. Altre disposizioni urgenti
Art. 45 Credito di imposta per i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
1. Il credito d'imposta riconosciuto a favore dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 29 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994, puo' essere fatto valere anche in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate, dai sostituti d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.
Art. 46 Indicazione dei contributi previdenziali e assicurativi nella dichiarazione dei redditi
1. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' sostituito dai seguenti:
"3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.
3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione entro i venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 3.
3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.".
2. La societa' e i soci, i titolari di impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attivita' commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' di esposizione dei dati di cui al comma 2 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e' istituita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta da otto membri, di cui uno designato dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe tributaria, un esperto del sistema informativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, un esperto del sistema informativo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e due esperti di procedure amministrative con l'obiettivo di predisporre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto interministeriale per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, alle casse previdenziali di particolari categorie di soggetti che svolgono attivita' di lavoro autonomo e ai produttori agricoli.