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Sez. 2, Ordinanza n. 17753 del 03/06/2026 (Rv. 678851-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Ritualità della notifica del verbale di violazione - Accertamento riservato al giudice del merito - Sindacabilità - Condizioni e limiti. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678851-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, la ritualità nella notifica del verbale di violazione, in quanto atto del procedimento amministrativo, forma oggetto dell'accertamento di fatto riservato al giudice di merito, la cui motivazione deve essere immune dai vizi di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)