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Sez. 3, Sentenza n. 6235 del 24/10/1986 (Rv. 448495 - 01)

COMPETENZA PER VALORE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - LITISPENDENZA - OPPOSIZIONE AVVERSO L'ATTO DI PRECETTO ED AVVERSO L'ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DELLO STESSO CREDITORE ED IN RELAZIONE ALLO STESSO CREDITO - PROPOSIZIONE AVANTI AL GIUDICE COMPETENTE PER VALORE E RISPETTIVAMENTE AVANTI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - DECLARATORIA DI LITISPENDENZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DELLA ESECUZIONE SUCCESSIVAMENTE ADITO CON LA SECONDA DI DETTE OPPOSIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448495-01

COMPETENZA PER VALORE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - LITISPENDENZA - OPPOSIZIONE AVVERSO L'ATTO DI PRECETTO ED AVVERSO L'ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DELLO STESSO CREDITORE ED IN RELAZIONE ALLO STESSO CREDITO - PROPOSIZIONE AVANTI AL GIUDICE COMPETENTE PER VALORE E RISPETTIVAMENTE AVANTI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - DECLARATORIA DI LITISPENDENZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DELLA ESECUZIONE SUCCESSIVAMENTE ADITO CON LA SECONDA DI DETTE OPPOSIZIONI.*

L'opposizione avverso l'atto di precetto e l'opposizione avverso l'atto di pignoramento, che il debitore proponga rispettivamente davanti al giudice competente per valore e davanti al giudice dell'esecuzione, nei confronti dello stesso creditore ed in relazione allo stesso credito, per contestare l'esistenza del titolo esecutivo (nella specie, trattandosi di sentenza non ancora definitiva, in pendenza del termine d'impugnazione), configurano entrambe opposizioni avverso l'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., e presentano, oltre che identità di "causa petendi", anche identità di "petitum", in quanto ugualmente rivolte a sentire negare il diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione, successivamente adito con la seconda di dette opposizioni, deve dichiarare la litispendenza, ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ. (fermo restando il suo potere di disporre la sospensione dell'esecuzione, a norma dell'art. 624 cod. proc. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)