Sez. 1, Sentenza n. 5082 del 11/06/1987 (Rv. 453681 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI - RICORSO - PER CASSAZIONE - RIDUZIONE ALLA METÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI - RICORSO - PER CASSAZIONE - RIDUZIONE ALLA METÀ.*
Il principio di cui all'art. 99 quinto comma della legge fallimentare secondo cui il termine per ricorrere per Cassazione nei giudizi di opposizione allo stato passivo è ridotto della metà non trova deroga nella sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1980 la quale ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione limitatamente alla parte in cui fa decorrere i termini della impugnazione dalla affissione della sentenza alla porta dell'ufficio a cura del cancelliere, ma non ha toccato la riduzione in se e per se del termine alla metà con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa nei giudizi di opposizione proposto dopo trenta giorni dalla notificazione della sentenza medesima. (V 152/80, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)