Disciplina delle bombole per metano
Testo in vigore al
Art. 7
1. Per le contravvenzioni di cui al precedente articolo, l'imputato e' ammesso a versare il minimo dell'ammenda all'Ufficio del registro, prima, dell'apertura del dibattimento, fermo il sequestro per l'attribuzione delle bombole all'Ente Nazionale Metano e la perdita della cauzione, ove ne ricorra il caso, nonche' l'onere del pagamento delle spese processuali.
2. Per le bombole di nuova fabbricazione, contro il possessore decorre un nuovo termine di trenta giorni per la punzonatura dalla definizione per oblazione volontaria o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Art. 8
1. I produttori di gas metano ed i distributori di bombole sono tenuti a ricevere dagli utenti le bombole vuote munite di punzonatura, qualunque sia il loro stato di manutenzione, e debbono consegnare in cambio bombole punzonate.
Art. 9
Art. 10
1. Gli utenti, ancorche' proprietari, di bombole per metano, sono tenuti, per ciascuna bombola posseduta, ad un corrispettivo giornaliero per l'uso delle stesse e per i servizi previsti dalla presente legge.
2. Il corrispettivo suddetto deve essere pagato trimestralmente entro la prima decade di ciascun trimestre.
3. In mancanza, esso e' riscosso secondo le norme previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, con ingiunzione dell'Intendente di finanza della circoscrizione in cui risiede l'obbligato.2
Art. 11
1. Nel caso di trasferimento del possesso di bombole il nuovo possessore succede nell'obbligo di pagare il corrispettivo giornaliero a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente Nazionale Metano la denuncia del trasferimento, sottoscritta dagli interessati in presenza di un funzionario dell'Ente Nazionale Metano o dell'autorita' comunale locale che ne rilascia in calce la relativa dichiarazione.
2. Colui che ha trasferito il possesso ha tuttavia diritto al rimborso, a carico del nuovo possessore, della quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno del trasferimento del possesso delle bombole e quello in cui ha effetto la dichiarazione prodotta.
3. L'Ente Metano, sotto la sorveglianza del Comitato di cui al successivo art. 12, provvede alla tenuta del libro dei proprietari e degli utenti di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, con le modalita' stabilite dal regolamento.2
Art. 12
1. I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:
1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;
6) due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano;
7) un produttore di gas metano;
8) un distributore o trasportatore di gas metano;
9) due proprietari di bombole.
Art. 13
1. I corrispettivi previsti dall'art. 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di:
1) collaudo e revisione delle bombole;
2) manutenzione delle valvole delle stesse;
3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non piu' idonee all'uso;
4) assicurazione per responsabilita' civile verso terzi;
5) funzionamento del Comitato;
6) punzonatura delle bombole.
2. Sul fondo predetto grava altresi' ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.2
Art. 14
1. La vigilanza ed il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente sono demandati ad un collegio di revisori nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio.
2. I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle societa' per azioni in quanto applicabili.3
Art. 15
1. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato di cui all'art. 12 deve trasmettere ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio un rendiconto accompagnato da una relazione del collegio dei revisori.2
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.3
Art. 16
1. In caso di soppressione del fondo di cui all'art. 13 le eventuali attivita' nette residue che risulteranno dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione saranno devolute allo Stato.
Art. 17
1. I servizi tecnici e amministrativi inerenti all'applicazione della presente legge sono svolti dall'Ente Nazionale Metano sotto la vigilanza del Comitato di cui all'art. 12.
2. Le spese inerenti a detti servizi graveranno sul fondo di cui all'art. 13.
Art. 18
1. L'obbligo di versare i corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge decorre dal giorno in cui sia cessata l'applicazione del contributo previsto dalle deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi che istituiscono o che prorogano la Cassa compensazione metano.2
Art. 19
1. Le perdite di bombole per causa di guerra, regolarmente denunciate e documentate, verificatesi in parchi costituiti promiscuamente da recipienti di proprieta' dell'Ente Nazionale Metano e di proprieta' di altre persone, si presumono subite dall'Ente medesimo e da dette persone in misura proporzionale ai quantitativi di bombole di rispettiva pertinenza.
Art. 20
1. Nulla e' innovato per quanto concerne l'applicazione alla materia prevista dalla presente legge delle disposizioni riguardanti il controllo tecnico dei recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti e le relative attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
Art. 21
1. Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sara' emanato su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per i trasporti.
Art. 22
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - PICCIONI - PELLA - VANONI - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI