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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 332 del 12/01/2016 (Rv. 638705 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE | Omessa indicazione del responsabile dell'elaborazione dei dati - Cartelle emesse precedentemente all'1 giugno 2008 - Nullità o annullabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638705-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE

La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore all'1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che l'art. 36, comma 4 ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella l. n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall'1 giugno 2008, né è affetta da annullabilità, essendo la disposizione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 priva di sanzione, trovando applicazione l'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990, che esclude tale esito ove il provvedimento, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per la natura vincolata dello stesso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 212 com. 7, Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)