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Sez. 3, Sentenza n. 728 del 18/03/1970 (Rv. 345972 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - NOVAZIONE - RINNOVAZIONE - SOSTITUZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345972-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - NOVAZIONE - RINNOVAZIONE - SOSTITUZIONE - SUSSISTENZA.*

A norma dell'art 2 della legge 23 maggio 1950 n 253 i contratti di locazione, stipulati dopo il i marzo 1947, non sono soggetti a proroga legale salvo che siano da considerarsi come rinnovazione, sostituzione o novazione di precedenti contratti, anteriori a quella data. (V 3195-68, massima n 336117).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)