Sez. 3, Sentenza n. 728 del 18/03/1970 (Rv. 345972 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - NOVAZIONE - RINNOVAZIONE - SOSTITUZIONE - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - NOVAZIONE - RINNOVAZIONE - SOSTITUZIONE - SUSSISTENZA.*
A norma dell'art 2 della legge 23 maggio 1950 n 253 i contratti di locazione, stipulati dopo il i marzo 1947, non sono soggetti a proroga legale salvo che siano da considerarsi come rinnovazione, sostituzione o novazione di precedenti contratti, anteriori a quella data. (V 3195-68, massima n 336117).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)