diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 559 del 17/03/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154479 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE - ASSOCIAZIONI CRIMINOSE CON UNICO CENTRO ORGANIZZATIVO E DECISIONALE - COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE, SEDE DI TALE CENTRO "RAMIFICAZIONI" O "DERIVAZIONI" DELLA ASSOCIAZIONE IN ALTRI CIRCONDARI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154479-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE - ASSOCIAZIONI CRIMINOSE CON UNICO CENTRO ORGANIZZATIVO E DECISIONALE - COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE, SEDE DI TALE CENTRO "RAMIFICAZIONI" O "DERIVAZIONI" DELLA ASSOCIAZIONE IN ALTRI CIRCONDARI - IRRILEVANZA.*

La Competenza per territorio per l'applicazione delle misure di prevenzione agli affiliati di vaste associazioni criminose, con numero elevato di componenti, facenti capo ad un unico centro organizzativo e decisionale, appartiene al tribunale, nel cui circondario trovasi tale centro e ove esplica in modo prevalente la sua attività illecita l'associazione medesima. Non hanno perciò a tal fine alcuna Rilevanza eventuali "ramificazioni" o "derivazioni" della stessa associazione nel circondario di altri tribunali. Il procedimento di prevenzione nei confronti degli affiliati a tali associazioni prescinde infatti dalle risultanze anagrafiche e sottintende invece un giudizio di pericolosità del soggetto con stretto e diretto riferimento all'associazione, nel cui ambito organizzativo è inserito e al cui vertice decisionale è collegata, direttamente o in via mediata l'esecuzione dell'attività illegale esplicata. (V. Mass. N. 146421, in materia di associazioni sovversive) V. Mass. N. 138376, per la Competenza del giudice del luogo del centro operativo in materia di formazione di banda armata, V. Mass. N. 138376).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 40, Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)