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Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Testo in vigore al

Art. 75 Associazione per delinquere

1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non puo' essere inferiore a 20 anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a 5 anni di reclusione. La associazione si considera armata quando tre o piu' partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.

Art. 76 Induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque induce una persona all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, classificate nelle tabelle I e III di cui all'articolo 12, o svolge attivita' di proselitismo, sia pubblicamente che in privato, per l'uso illecito di dette sostanze, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in danno di persona di eta' minore.

3. La pena e' raddoppiata:

  1. 1) se il fatto e' commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

  2. 2) se al colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Le stesse pene si applicano a chiunque, fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 73, favorisce l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nella prima parte del presente articolo ovvero se dall'uso trae comunque profitto.

5. Se il fatto riguarda le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 12, si applicano le pene previste dai precedenti commi, diminuite da un terzo alla meta'.

Art. 77 Prescrizioni abusive

1. Le pene previste dai precedenti articoli 71, primo e ultimo comma, e 72 si applicano altresi' a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

Art. 78 Divieto della propaganda pubblicitaria

1. La propaganda pubblicitaria di qualsiasi preparazione o sostanza comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12 e' vietata.

2. Il contravventore e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 201, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Art. 79 Pene accessorie

1. Con la sentenza di condanna il giudice puo' disporre, per un periodo di tempo non superiore a tre anni, il divieto di espatrio, nonche', in deroga alle disposizioni vigenti in materia, il ritiro, per lo stesso periodo di tempo, della patente di guida.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. La condanna comporta la confisca delle sostanze nonche' dei mezzi comunque usati per commettere il reato.

Art. 80 Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Non e' punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, allo scopo di farne uso personale terapeutico, purche' la quantita' delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessita' della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto.

2. Del pari non e' punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantita' delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime di cui abbia fatto uso esclusivamente personale.

3. Tuttavia, nel caso indicato dal primo comma, le quantita' di sostanze eccedenti le immediate necessita' curative debbono essere sequestrate e confiscate.

4. Sono sempre soggette a sequestro ed a confisca le sostanze, nel caso indicato nel secondo comma.

5. Il sequestro puo' essere operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria oppure dalle autorita' sanitarie locali. La confisca e' disposta con decreto del Ministro per la sanita'.

6. Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel titolo XI.

Art. 80-bis Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanita

1. Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanita'.

Art. 81 Misure di sicurezza nei confronti dello straniero

1. Lo straniero, condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, 72, 73, 75 e 76, secondo e terzo comma, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato.

2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato puo' essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge.

3. Per l'esecuzione del provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773.

Capo II. Disposizioni processuali e di esecuzione

Art. 82 Obbligo di testimoniare

1. In deroga agli articoli 348 e 465 del codice di procedura penale, coloro che sono stati dichiarati non punibili per avere agito nelle condizioni di cui all'articolo 80, hanno il dovere di deporre come testimoni nei processi relativi ai fatti che comunque possono portare all'individuazione delle persone o delle organizzazioni criminose che illecitamente producono, fabbricano, importano, esportano, vendono o altrimenti cedono o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 84 Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pena e sia ritenuto dall'autorita' sanitaria abitualmente dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione.

2. A tal fine il Ministro per la grazia e giustizia organizza con suo decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorita' regionali e con i centri di cui all'articolo 92.

3. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

Titolo IX. Interventi informativi ed educativi

Art. 85 Comitato di studio, programmazione e ricerca

1. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, deve istituire un comitato di studio, di programmazione e di ricerca al fine di porre la scuola, a livello di insegnanti, di alunni e relative famiglie, in grado di attuare una responsabile educazione sanitaria e sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 86 Corsi di studio per insegnanti

1. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato di cui al precedente articolo, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 87 Lezioni per genitori

1. Il consiglio di istituto, nelle scuole medie inferiori e nelle scuole secondarie superiori, in collaborazione con il collegio dei docenti, organizza lezioni e conferenze per i genitori degli alunni sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e sull'azione educativa e sanitaria intesa a difendere i giovani dall'uso delle stesse sostanze.

Art. 88 Informazione, istruzione ed educazione dei giovani

1. Presso gli istituti di istruzione secondaria superiore il consiglio di istituto, previa autorizzazione del consiglio distrettuale scolastico competente, organizza lezioni, colloqui e studi diretti alla informazione ed educazione sanitaria dei giovani e sui danni derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

2. Presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado possono essere promosse le attivita' di cui al precedente comma soltanto nei casi in cui si verificano particolari esigenze di intervento, previo accordo con i consigli di classe e il collegio dei docenti.

Art. 89 Lezioni per giovani durante il servizio militare

1. Il Ministero della difesa organizza presso le accademie militari e le scuole allievi ufficiali e sottufficiali cicli di lezioni per l'informazione ed educazione sanitaria dei giovani e sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La stessa materia deve essere introdotta nelle lezioni di istruzione civica e sanitaria impartite ai giovani che prestano il servizio di leva.

2. Per le lezioni di cui al comma precedente i comandi militari devono usare personale insegnante specializzato nella materia.

Titolo X. Centri medici e di assistenza sociale

Art. 90 Organi regionali e locali Finalita' del loro intervento

1. La cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope sono affidate ai normali presidii ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici.

2. In esecuzione delle attribuzioni previste dall'articolo 2 le regioni organizzano, dirigono e coordinano sul loro territorio le attivita' curative di cui al precedente comma delegando tali servizi alle province e ai comuni. Ugualmente le regioni devono operare per il reinserimento sociale di coloro che, essendo dediti all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno bisogno di assistenza sociale a scopo di prevenzione o di riabilitazione.

3. Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, ai fini sopra indicati in ogni regione sono costituiti i seguenti organi:

  1. 1) un comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, avente compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti di cui al primo comma, nonche' di raccolta dei dati statistici;

  2. 2) uno o piu' centri medici e di assistenza sociale, costituiti secondo le necessita' locali, aventi come loro finalita':

    1. a) di fornire l'ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali ed ai singoli medici;

    2. b) di determinare le piu' idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari interventi e controlli sull'attivita' dei presidii sanitari;

    3. c) di attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti, interessando in via prioritaria, quando e' possibile, la famiglia.

4. L'istituzione del comitato regionale e dei centri innanzi indicati, puo' essere inquadrata dalle regioni in organi di prevenzione e di intervento curativo, riabilitativo e di assistenza sociale, aventi finalita' piu' ampie e ricomprendenti la prevenzione e la cura dell'alcoolismo, l'educazione sanitaria e sociale contro altre intossicazioni voluttuarie e gli strumenti per prevenire le forme di devianza che richiedono analoghi modi d'intervento.

Art. 91 Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze

1. Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e' presieduto dall'assessore regionale alla sanita' ed e' composto da medici psichiatri, psicologi, farmacologi, educatori ed assistenti sociali, aventi specifica competenza nella materia, nominati dal consiglio regionale. Il consiglio regionale stabilisce il numero dei componenti, le modalita' per la nomina e sostituzione degli stessi ed approva il regolamento relativo al funzionamento del comitato regionale.

2. I componenti del comitato, nella loro prima riunione, eleggono un vice presidente.

3. Il comitato regionale, nelle materie di sua competenza, deve essere sentito in relazione alle deliberazioni degli organi della regione e puo', anche d'ufficio, formulare pareri, proporre interventi e compiere le opportune indagini conoscitive ed ispezioni.

4. Fanno parte del comitato un funzionario del Ministero della sanita', un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla presente legge, una ispettrice di polizia, i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella regione e i presidenti delle sezioni specializzate indicate nell'articolo 101.

5. Il comitato puo' richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale.

6. Ai componenti del comitato non puo' essere attribuita alcuna indennita' o gettone di presenza.

Art. 92 Centri medici e di assistenza sociale

1. Il consiglio regionale, sentiti le amministrazioni provinciali, i comuni e gli organismi socio-sanitari di zona e richiesto il parere del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze formula un piano d'intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo, secondo le necessita', l'istituzione di uno o piu' centri medici e di assistenza sociale.

2. Il piano, che deve essere periodicamente aggiornato, e' attuato dalla giunta regionale. La giunta provvede alla costituzione dei centri, segnala al consiglio la necessita' di istituirne altri o di sopprimere quelli superflui.

3. I centri sono composti da medici, psicologi, assistenti sociali ed educatori aventi specifica competenza.

4. Qualora sia rivolta direttamente ad un centro richiesta di intervento da parte di chi intende volontariamente assoggettarsi al trattamento di cura e di riabilitazione oppure, trattandosi di minorenne, o di incapace di intendere e di volere, da parte degli stessi o di chi esercita su di loro la potesta', ovvero da parte di autorita' di polizia, il centro compie gli interventi immediati necessari e indirizza colui che e' bisognoso di assistenza medica al presidio sanitario locale, o, se necessario, al medico ritenuto piu' idoneo, predisponendo ed attuando i necessari collegamenti e operando, con la maggiore sollecitudine, gli opportuni interventi sociali.

5. Per l'acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42.

6. L'intervento del personale dei centri deve essere improntato a criteri non autoritari ne' costrittivi, ma di assistenza professionale specialistica. I componenti dei centri sono tenuti al rispetto pieno della personalita' degli assistiti e debbono serbare il segreto professionale in ordine agli specifici interventi terapeutici ed assistenziali operanti autonomamente o in collaborazione con i presidi sanitari locali e con i singoli medici che ne hanno sollecitato l'ausilio.

Art. 93 Assistenti volontari

1. I direttori dei centri medici e di assistenza sociale possono autorizzare persone idonee all'assistenza e alla educazione a frequentare i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

2. L'attivita' prevista nel comma precedente non puo' essere retribuita.

Art. 94 Enti ausiliari

1. Il consiglio regionale, sentito il parere del comitato previsto dagli articoli 90 e 91, puo' concedere l'esercizio di singole attivita' fra quelle attribuite ai centri medici e di assistenza sociale di cui all'articolo 90 ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che abbiano come loro specifica finalita' l'assistenza sanitaria, sociale e la riabilitazione di ogni categoria di persone in stato di necessita', senza scopo di lucro.

2. Il consiglio regionale, accertata l'idoneita' dei richiedenti e ottenuta ogni garanzia sui metodi usati per il raggiungimento degli obiettivi, autorizza la stipulazione con dette associazioni, enti ed istituzioni di apposite convenzioni contenenti i reciproci diritti e doveri, anche di carattere economico-finanziario.

3. Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanita', sentito il consiglio di cui all'articolo 10.

4. L'attivita' che associazioni, enti ed istituzioni esplichino in esecuzione delle convenzioni di cui al secondo comma, e' sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione nella materia.