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Sez. 3, Sentenza n. 3226 del 28/05/1985 (Rv. 440895 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - LIMITI TEMPORALI.*
Stato
decisa il 1985-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440895-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - LIMITI TEMPORALI.*

L'eccezione di prescrizione può essere sollevata ritualmente per la prima volta in appello, ma non oltre il provvedimento di rimessione della causa al collegio. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto esatta la statuizione del giudice del merito il quale aveva dichiarata inammissibile siffatta eccezione sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale d'appello). (V 6240/81, mass n 417041; (V 1493/79, mass n 397842).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)